n. 70 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 giugno 2013 -

Ricorso nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore (cod. fiscale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 80188230587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fiscale 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato, numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it Nei confronti della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dei seguenti articoli della Legge Regionale 8 aprile 2013, n. 8, recante "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015", pubblicata sul B.U.R. Valle d'Aosta n. 17 del 23 aprile 2013: - articolo 6 ("Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 9"), comma 1;

- articolo 26 ("Modificazione alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1"), comma 1;

- articolo 28 ("Gestione comunale associata delle procedure di gara"), comma 1;

In virtu' della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2013. La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha emanato la Legge Regionale, alcune delle cui norme non risultano in linea con i principi costituzionali che presiedono al riparto delle competenze legislative ed amministrative tra Stato e Regioni;

per tale motivo il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di doverle impugnare, ed a tanto in effetti si provvede mediante il presente ricorso. 1. Articolo 6, comma 1: contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lett. e), Cost., e con gli articolo 2 e 3 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta (Legge cost. n. 4/1948);

contrasto con l'articolo 117, terzo comma, cost. e con l'articolo 10 della Legge cost. n. 3/2001 1.1 L'articolo 6, comma l, della L.R. n. 8/2013, ha tra l'altro introdotto - nel corpo della L.R. n. 30/2009 (recante "Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate") - il nuovo articolo 41-bis, del seguente testuale tenore: "Art. 41-bis - (Ravvedimento) 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), per i tributi per i quali la Regione procede all'accertamento e alla liquidazione, la sanzione e' ridotta ad un terzo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene prima della notificazione dell'atto di accertamento o di contestazione delle sanzioni o di iscrizione a ruolo, a condizione che non siano iniziate attivita' amministrative accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano comunque ricevuto notifica. Il ricevimento di avviso bonario che invita il contribuente all'adempimento anche tardivo non costituisce causa ostativa al ravvedimento". La nuova disposizione regionale, pur facendo salva l'applicazione dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997, contrasta con le disposizioni contenute nello stesso articolo 13 a riguardo dell'istituto del "ravvedimento" in materia tributaria, il quale prevede (comma 1) che "la sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

  1. ad un ottavo del minimo, se la...

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