n. 69 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 giugno 2013 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del suo Presidente p.t., per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 dell'8 aprile 2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 10 aprile 2013, nella sua integrita', ovvero, in via subordinata, quanto meno nei suoi artt. 3, comma 28;

7, commi 1, 2 e 3;

10, commi 1, 2 e 5, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 2013. F a t t o In data 10 aprile 2013, sul n. 15 del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e' stata pubblicata la Legge Regionale n. 5 dell'8 aprile 2013, recante «Disposizioni urgenti in materia di attivita' economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attivita' culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanita' pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali». La Legge nel suo complesso appare emessa in carenza di potere sulla base delle considerazioni che si andranno a sviluppare in prosieguo, e in violazione degli artt. 12 e 14 L. Cost. 31.1.63, n. 1, 121 e 122 Cost., della L. Cost. 22.11.99, n. 1, nonche' dei principi fondamentali dell'ordinamento in tema di prorogatio e degli artt. 1 e 2 della L. R. Friuli-Venezia Giulia 18 giugno 2007, n. 17 quali norme interposte. Inoltre e comunque, in via subordinata, come si precisera' piu' avanti, talune delle specifiche prescrizioni ivi contenute eccedono dalle competenze regionali e sono violative di previsioni costituzionali e illegittimamente invasive delle competenze dello Stato. La legge n. 5/2013 della Regione Friuli-Venezia Giulia deve pertanto essere impugnata, come con il presente atto effettivamente la si impugna, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, nella sua integrita' o quanto meno con riferimento alle nonne sopra specificate, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di D i r i t t o 1. E' lecito dubitare della legittimita' costituzionale della legge impugnata nel suo complesso, in quanto approvata da un organo carente di potere. 1.1. L'art. 14 della L. Cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto Speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), testualmente dispone che «il Consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni». Il Consiglio esercita il potere legislativo ai sensi dell'art. 24 dello Statuto. 1.2. Codesta Ecc.ma Corte ha piu' volte chiarito (cfr., da ultimo, Corte Cost., Sent. n. 68/2010) che il generale istituto della prorogatio - applicabile, sulla falsariga di quanto avviene con riferimento agli Organi statali, anche agli Organi regionali, pur in assenza di espresse previsioni statutarie, in quanto principio fondamentale ricavabile dalla stessa Carta fondamentale - e' volto a contemperare la esigenza di continuita' funzionale dell'Ente (che non puo' rimanere del tutto inattivo in prossimita' delle nuove elezioni) con il principio di rappresentativita' (per cui l'organo in scadenza e' ovviamente «depotenziato»). Cio' si esplica nel persistente potere di esercitare talune delle attribuzioni statutarie;

ma deve avvenire limitatamente alle «determinazioni del tutto urgenti o indispensabili», al fine di evitare che l'adozione di atti in prossimita' della scadenza del mandato possa rischiare di esser interpretata (piu' che come corretto perseguimento degli interessi pubblici) «come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori» (Sent. cit.). 1.3. L'istituto delle prorogatio e' testualmente contemplato nella normativa regionale. Successivamente alle modifiche introdotte in linea generale dalla L. Cost. n. 1/99 (che ha novellato, tra gli altri, gli artt. 121 e 122 Cost.), e peraltro in linea con quanto gia' a suo tempo previsto dall'art. 12 dello Statuto, e' stata infatti adottata la L. R. 18 giugno 2007 n. 17, che regola la forma di governo e il sistema elettorale nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Con l'art. 2 della L.R. n. 17/2007 e' stato testualmente previsto che «i poteri del Consiglio regionale... sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione», sino all'insediamento del nuovo Consiglio. La disposizione non specifica da quale momento decorrano i poteri di ordinaria amministrazione, ne' come gli stessi debbano concretamente essere delimitati. Deve pertanto soccorrere, sul punto, il ricorso ad altre norme e a fattispecie consimili, tali da consentire di individuare i principi di carattere generale dell'ordinamento. 1.4. Il secondo e il terzo comma dell'art. 14 dello Statuto regionale prevedono che «le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma [il quinquennio]. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione». La disposizione appare dunque analoga, quanto ai suoi contenuti, a quella a suo tempo recata dall'art. 3 della L. 17.2.68 n. 108, che regolava le modalita' di svolgimento delle elezioni nelle Regioni a Statuto ordinario, e tuttavia meglio chiariva che i...

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