n. 68 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 giugno 2013 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato - Fax 0696514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it Nei confronti della Regione Toscana in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della regione Toscana del 5 aprile 2013 n. 13, pubblicata sul B.U.R. n. 14 del 10 aprile 2013, recante «Disposizioni in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione di carburanti. Modifiche alla L.R. n. 28/2005 e alla L.R. n. 52/2012», negli artt. 2-3-5-6-16 e 18. Le disposizioni riportate in epigrafe vengono impugnate, giusta delibera del Consiglio dei Ministri In data 31 maggio 2013, perche' in contrasto con gli artt. 41 e 117, primo e secondo comma, della Costituzione, in relazione ai principi in materia di tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile, nonche' con la normativa statale e comunitaria di riferimento. 1) Si premette che con la legge n. 13/2013, il legislatore regionale si e' proposto di emendare le modifiche apportate alla legge regionale n. 28/2005, «Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti», con la L.R. n. 52/2012 censurata con precedente ricorso dal Governo negli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 39 e 41. Da un esame comparativo della legge n. 52/2012 e n. 13/2013 si evince tuttavia che il legislatore regionale e' incorso negli stessi errori gia' segnalati a codesta Ecc.ma Corte con il precedente ricorso in quanto le modifiche apportate con la legge n. 13/2013 non elidono i dubbi di illegittimita' costituzionale a suo tempo evidenziati. La disciplina di dettaglio tesa a rivedere, tra l'altro, alcuni aspetti del commercio, quali quelli relativi al rilascio e/o alla modifica delle autorizzazioni, alla vendita di beni, alle distanze tra gli esercizi commerciali ed infine alla vendita di carburante sembra infatti presentare profili di illegittimita' nelle disposizioni in epigrafe indicate, in relazione ai principi di tutela della concorrenza e di ordinamento civile. In dettaglio si premette che il punto 1 della delibera dell'impugnativa relativa alla legge toscana 13/2013 riprende gli stessi motivi del punto 3 della l.r. 52/2012;

il punto 2 della delibera dell'impugnativa relativa alla legge toscana 13/2013 riprende gli stessi motivi del punto 1 della l.r. 52/2012;

il punto 4 della delibera dell'impugnativa relativa alla legge toscana 13/2013 riprende gli stessi motivi del punto 4 della l.r. 52/2012. Cio' posto si osserva che: 2) L'articolo 2, che sostituisce integralmente l'articolo 18-septies della L.R. 7 febbraio 2005 n. 28, e' rubricato «requisiti obbligatori per le grandi strutture di vendita», dispone: «1. I requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita sono i seguenti: a) elementi obbligatori per tutte le grandi strutture di vendita: 1) dotazione di una classificazione energetica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), superiore o uguale alla classe energetica globale B;

2) produzione di energia termica da fonte rinnovabile senza emissione in atmosfera tale da garantire il rispetto dei livelli minimi prestazionali indicati nell'allegato 3, comma 1, lettera c), e al comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recanti modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), fermo restando quanto prescritto nello stesso allegato 3, comma 5, aumentati del 10 per cento qualora l'attivita' commerciale insista su uno dei comuni di cui all'allegato 4 (Individuazione dei Comuni tenuti all'adozione del Piano di Azione Comunale "PAC" ai sensi dell'art. 12 comma 2, lettera a), della Delib.G.R. 6 dicembre 2010, n. 1025 (Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi della L.R. 9/2010 e al d.lgs. n. 155/2010 ed individuazione della rete regionale di rilevamento della qualita' dell'aria - Revoca Delib.G.R. 27/2006, 337/2006, 21/2008, 1406/2001,1325/2003);

3) potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili obbligatoriamente installati sopra, all'interno o nelle relative pertinenze dell'attivita' commerciale tale da garantire il rispetto di quanto previsto per gli edifici di cui all'allegato 3, comma 3, lettera c), del d.lgs. 28/2011, aumentati del 5 per cento qualora l'attivita' commerciale insista su uno dei comuni di cui all'allegato 4 della del.g.r. 1025/2010;

4) collaborazione con associazioni di volontariato sociale per la realizzazione di progetti di raccolta e ridistribuzione a soggetti deboli dei prodotti alimentari invenduti e comunque non scaduti;

5) attivazione di specifici programmi per la limitazione della produzione di rifiuti, la riduzione di imballaggi monouso e di shopper in plastica, la vendita di prodotti a mezzo erogatori alla spina, l'uso di sistemi di riuso per imballaggi secondari e terziari in plastica do legno ed altre modalita' proposte dal richiedente;

6) realizzazione di apposite aree di servizio destinate alla raccolta dzfferenziata ed allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'esercizio;

7) attivazione di un sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), limitatamente agli esercizi che commerciano prevalentemente tali prodotti. b) elementi obbligatori, aggiuntivi a quelli di cui alla lettera a), per le grandi strutture con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati: 1) protezione dei bersagli piu' esposti all'inquinamento da polveri attraverso fasce verdi di protezione adeguatamente piantumate. Verifica degli apporti inquinanti prodotti dagli impianti della struttura da realizzare e dalle emissioni del traffico afferente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1983 (Limiti massimi di accettabilita' delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno) e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n, 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183);

2) valutazione degli effetti acustici cumulativi all'interno della struttura ed all'esterno, con riferimento ai bersagli ritenuti significativi, in relazione agli obiettivi e livelli di qualita' definiti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

3) progetto per la raccolta di almeno il 50 per cento delle acque...

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