n. 67 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 giugno 2013 -

Ricorso nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore (cod. fiscale della Presidenza del Consiglio dei ministri 80188230587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, cod. fiscale 80224030587, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato, numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it;

Nei confronti della Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge Regionale Calabria 29 marzo 2013, n. 12, recante «Provvedimenti per garantire la piena funzionalita' del Servizio Sanitario regionale», pubblicata sul B.U.R. Calabria n. 7 del 5 aprile 2013, in virtu' della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2013. La Regione Calabria ha emanato la Legge Regionale indicata in epigrafe, le cui disposizioni non risultano in linea con i principi costituzionali che presiedono al riparto delle competenze legislative ed amministrative tra Stato e Regioni;

per tale motivo il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di doverle impugnare, ed a tanto in effetti si provvede mediante il presente ricorso. 1. Premessa. 1.1 La Regione Calabria, per la quale si e' verificata una situazione di disavanzi nel settore sanitario tali da generare uno squilibrio economico-finanziario tale da compromettere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ha stipulato in data 17 dicembre 2009 - ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge n. 311/2004 (Legge Finanziaria per il 2005) - un accordo con il Ministro della Salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale accordo e' comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, che ha individuato gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La Regione Calabria non ha tuttavia realizzato gli obiettivi previsti dal suddetto Piano di rientro, nei tempi e nelle dimensioni previste dal predetto articolo 1, comma 180, della legge n. 311/2004, nonche' dalla successiva intesa Stato - Regioni in data 23 marzo 2005, nonche' ancora dai successivi interventi legislativi nazionali intervenuti in subiecta materia. Essa e' stata pertanto commissariata, ai sensi dell'articolo 4 del d.l. n. 159/2007 (convertito con legge n. 222/2007), in attuazione dell'articolo 120 Cost. e con le modalita' previste dall'articolo 8 della legge n. 131/2003. Infatti, nella seduta del 30 luglio 2010, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro, individuando lo stesso nel Presidente della Regione pro tempore. Successivamente i competenti Tavoli di monitoraggio (il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, ed il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza), nella riunione del 7 novembre 2012, rilevando le numerose criticita' in essere ed al fine di consolidare e rendere effettivamente strutturali gli interventi previsti nel Piano di rientro la cui realizzazione stava avvenendo con consistenti ritardi, hanno richiesto alla struttura commissariale di redigere ed adottare il Programma operativo per gli anni 2013-2015 per la prosecuzione del Piano di rientro medesimo. Tale Programma operativo non e' tuttavia ancora stato trasmesso dalla Regione. 1.2 Entro tale quadro normativo ed amministrativo, occorre dipoi segnalare quanto ancora segue: il Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria di cui...

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