n. 65 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 giugno 2013 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587 - fax: 06-96514000, PEC: ags.rm@mailcert. avvocaturastato.it) presso i cui uffici e' domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 ricorrente;

Contro Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t. resistente per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 4, 16, 18, 21, 27, 31, 33, 34, 35 e 61 della legge Regionale del Piemonte 25 marzo 2013, n. 3, pubblicata nel BUR n. 13 del 28 marzo 2013, recante «Modiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) ed altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia». 1. Illegittimita' costituzionale degli artt. 4 e 16 della legge regionale del Piemonte 25 marzo 2013, n. 3, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. L'art. 4, che sostituisce l'art. 3, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 56/1977, introducendo in ambito sub-regionale o sub-provinciale degli strumenti di pianificazione paesaggistica atipici rispetto a quelli previsti dal decreto legislativo n. 42/2004, quali i progetti territoriali operativi, che considerano particolari ambiti aventi specifico interesse economico, ambientale o naturalistico e i piani e gli strumenti di approfondimento della pianificazione territoriale e paesaggistica, che considerano particolari ambiti territoriali aventi preminenti caratteristiche di rilevante valore ambientale e paesaggistico, e l'art. 16, che sostituisce l'art. 8-quinquies, commi 5 e 7, della legge regionale n. 56/1977, disciplinando il procedimento di formazione dei suddetti strumenti di pianificazione, contrastano con l'art. 145, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004. Secondo quest'ultima disposizione, infatti, «La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo». Le norme regionali censurate, non prevedendo un coinvolgimento del Ministero per i beni e le attivita' culturali nel processo di adeguamento dei citati strumenti di pianificazione sub-regionale o sub-provinciale al piano paesaggistico regionale, contrastano con il disposto dell'art. 145, comma 5, che costituisce un principio fondamentale espressione della potesta' legislativa statale nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» e, conseguentemente, violano l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione. 2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge regionale del Piemonte 25 marzo 2013, n. 3, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. L'art. 18 sostituisce l'art. 9, comma 4, della legge n. 56/1977, prevedendo che «I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione hanno efficacia sino alla conclusione dell'istruttoria per l'inclusione del bene, ove occorra, negli elenchi previsti dal decreto legislativo n. 42/2004 o per l'eventuale introduzione di prescrizioni nei piani territoriali, nel PPR o nel piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, nei piani regionali dei parchi e delle riserve naturali, nei PRG, recanti i provvedimenti definitivi per la tutela del bene;

tali provvedimenti perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di novanta giorni dalla loro adozione», e pertanto contrasta con l'art. 150, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, secondo cui «L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'art. 138 o all'art. 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall'art. 139, comma 3». La disposizione regionale censurata, fissando il termine di decadenza dei provvedimenti cautelari in maniera difforme rispetto a quanto previsto dall'art. 150 del decreto legislativo n. 42/2004, contrasta con un principio fondamentale espressione della potesta' legislativa statale nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» e, conseguentemente, viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. 3. Illegittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge regionale del Piemonte 25 marzo 2013, n. 3, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. L'art. 21, che sostituisce l'art. 10 della legge...

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