n. 63 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 maggio 2013 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12. Contro la Regione Liguria, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dei seguenti articoli della legge della Regione Liguria n. 4 del 18 marzo 2013, pubblicata sul BUR n. 2 del 20 marzo 2013, recante modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali): art. 2, comma 4, nella parte in cui sostituisce l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 1/2008;

art. 2, comma 5, nella parte in cui introduce il comma 2-bis nell'art. 2, legge regionale n. 1/2008;

art. 2, comma 7, nella parte in cui sostituisce l'art. 2, comma 4 della legge regionale n. 1/2008;

art. 2, comma 8, nella parte in cui abroga l'art. 2, comma 5, legge regionale n. 1/2008;

art. 2, comma 13 nella parte in cui abroga l'art. 2, comma 10 della legge regionale n. 1/2008;

art. 3, nella parte in cui introduce l'art. 2-bis nella legge regionale n. 1/2008;

art. 9. La legge della Regione Liguria n. 4 del 18 marzo 2013 (pubblicata nel BUR n. 2 del 20 marzo 2013 della Regione Liguria) modifica ed integra la legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2008, la quale dispone in materia di misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali. Piu' precisamente l'art. 2, comma 4 della legge n. 4/2013 rubricato «Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 1/2008» sostituisce il previgente art. 2, comma 2 della legge regionale n. 1/2008 con il seguente nuovo testo: «2. I proprietari degli immobili soggetti al vincolo di cui al comma 1 possono, in qualsiasi momento, presentare, in forma individuale e/o aggregata, al Comune territorialmente competente, motivata e documentata istanza di svincolo con riferimento alla sopravvenuta inadeguatezza della struttura ricettiva rispetto alle esigenze del mercato, basata su almeno una delle seguenti cause ed accompagnata dalla specificazione della destinazione d'uso che si intende insediare: a) oggettiva impossibilita' a realizzare interventi di adeguamento complessivo dell'immobile, a causa dell'esistenza di vincoli monumentali, paesaggistici, architettonici od urbanistico-edilizi non superabili, al livello di qualita' degli standard alberghieri e/o alla normativa in materia di sicurezza (quali accessi, vie di fuga, scale antincendio e simili) e/o di abbattimento delle barriere architettoniche;

  1. collocazione della struttura in ambiti territoriali inidonei allo svolgimento dell'attivita' alberghiera, con esclusione comunque di quelli storici, di quelli in ambito urbano a prevalente destinazione residenziale e degli immobili collocati nella fascia entro 300 metri dalla costa.». Il comma 5 del medesimo art. 2 della legge n. 4/2013 dispone inoltre «Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008, e' inserito il seguente: "2-bis. Il Comune entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, di cui al comma 2, si pronuncia in merito alla richiesta di svincolo, previa consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, e verifica la sussistenza di almeno una delle cause di cui al comma 2. Ove la destinazione d'uso che s'intende insediare, in base all'istanza, non risulti ammessa dalla disciplina urbanistico-edilizia vigente e/o operante in salvaguardia, trova applicazione la disciplina urbanistico-edilizia operante nella zona di Piano regolatore generale (PRG) o nell'ambito di Piano urbanistico comunale (PUC) contiguo e, in caso di compresenza di diverse discipline, opera quella relativa alle aree contigue prevalenti in termini di superficie. Qualora non ricorrano neppure le condizioni per l'applicazione della disciplina urbanistico-edilizia della zona o dell'ambito contiguo il Comune indice, a norma della vigente legislazione urbanistica regionale, la conferenza di servizi per l'approvazione contestuale del progetto edilizio e della relativa variante urbanistica. Il procedimento della conferenza di servizi si conclude entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di svincolo.". Il comma 7 dell'art. 2 della medesima legge regionale n. 4/2103 sostituisce il precedente art. 2, comma 4, legge regionale n. 1/2008 con il comma seguente: "4. I proprietari degli immobili sedi di strutture ricettive, in esercizio, classificate albergo oggetto di contratti di locazione dell'immobile o d'affitto d'impresa possono attivare le procedure di svincolo di cui al comma 2 solo previa acquisizione del formale assenso da parte del gestore dell'albergo.". L'art. 2, comma 8 della legge regionale n. 4/2013 (abrogativo del comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008), dispone: "Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008 e' abrogato.". L'art. 2, comma 13 (abrogativo del comma 10 della legge regionale n. 1/2008), dispone: "Il comma 10 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008 e' abrogato.". L'art. 3 della medesima legge regionale n. 4/2013 inserisce l'art. 2-bis, commi 2, 3, 4, nella legge regionale n. 1/2008, con il seguente testo: "2. I comuni possono consentire una parziale trasformazione della destinazione d'uso degli immobili sedi di alberghi vincolati ai sensi della presente legge e delle relative aree asservite e di pertinenza la cui attivita' sia cessata prima del 28 febbraio 2007 e che necessitino, al fine di riacquisire la competitivita' rispetto al mercato della domanda turistica, d'interventi di ristrutturazione e riqualificazione. Gli interventi di parziale trasformazione della destinazione d'uso in funzioni non turistico-ricettive sono ammissibili entro la percentuale del 30 per cento del volume geometrico, come definito dall'art. 70 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni, incrementabile, su proposta motivata del richiedente, inerente gli aspetti di sostenibilita' economica, fino ad un massimo del 40 per cento del volume geometrico. 3. L'applicazione delle misure di cui al comma 2 e' subordinata alla sottoscrizione di una convenzione tra la proprieta' dell'immobile e il Comune volta a garantire: a) l'impegno del proprietario a reinvestire tutti i proventi derivanti dalla trasformazione della destinazione d'uso, da quantificare quale...

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