n. 60 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 maggio 2013 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della Legge Regionale della Valle d'Aosta n. 5 del 25 febbraio 2013 (pubblicata nel BUR n. 11 del 12 marzo 2013) recante: Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attivita' commerciale). Nella seduta del 18 aprile 2013 il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ha approvato la determinazione di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 25 febbraio 2013, recante: Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attivita' commerciale) come si argomenta e si deduce qui di seguito. D i r i t t o La legge regionale su presenta diversi profili di illegittimita' costituzionale. Si premette che l'art. 3, comma 1, lettera a) dello Statuto attribuisce alla Regione autonoma Valle d'Aosta potesta' legislativa di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica in materia di commercio;

il che, ai sensi del richiamato art. 2, deve comunque esplicarsi nel rispetto della Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonche' degli obblighi Internazionali. Inoltre, in applicazione della clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della legge Costituzionale n. 3 del 2001, ai sensi della quale le disposizioni del nuovo Titolo V della Costituzione si applicano anche alle Regioni ad autonomia speciale per le parti in cui prevedono «forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite», alla Regione autonoma Valle d'Aosta deve ritenersi attribuita la competenza residuale in materia di commercio in base all'articolo 117, comma 4, della Costituzione. La Corte costituzionale ha di recente chiarito, con la sent. n. 299/2012 che «dalla natura "trasversale" della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza deriva che il titolo competenziale delle Regioni a statuto speciale in materia di commercio non e' idoneo ad impedire il pieno esercizio della suddetta competenza statale e che la disciplina statale della concorrenza costituisce un limite alla disciplina che le medesime Regioni possono adottare in altre materie di loro competenza». Cio' premesso, alcune norme della legge regionale in esame risultano eccedere dalle competenze statutarie, in quanto invasive della competenza legislativa in materia della tutela della concorrenza che l'articolo 117 secondo comma, lettera e), della Costituzione riserva in via esclusiva allo Stato. In particolare: 1) L'art. 2 inserisce, dopo l'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 12/1999, il comma I-bis, ai sensi del quale l'apertura, il trasferimento e ampliamento di sede di nuovi esercizi commerciali non possono essere assoggettati ad alcun tipo di vincolo o contingente numerico, salvo quando siano in contrasto con...

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