n. 57 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 aprile 2013 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato c.f. 80224030587, fax 06/96514000 e Pec ags_m2@ mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;

Contro Regione Sardegna, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Cagliari, Viale Trento, 69. Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della Legge Regione Sardegna n. 4 del 21 febbraio 2013, pubblicata sul BUR n. 10 del 28 febbraio 2013, recante «Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013, all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti i cantieri comunali», per contrasto con gli artt. 81, comma quarto, 117, comma 3, e 119 della Costituzione;

e cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 marzo 2013. Fatto La legge della Regione Autonoma Sardegna del 21 febbraio 2013, n. 4, che introduce «Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013, all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti i cantieri comunali», all'art. 2, intitolato «disposizioni concernenti i cantieri comunali», statuisce che «I cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali, non hanno carattere permanente e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia dl stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni». Il riportato art. 2 presenta profili di illegittimita' costituzionale per i seguenti motivi di Diritto Violazione degli artt. 117, comma 3, e 119 della Costituzione. Violazione del principio di coordinamento di finanza pubblica. Come piu' volte ribadito dalla Corte costituzionale, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi agli obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni ad autonomia ordinaria in base all'art. 119 della Costituzione, si impone anche alle Regioni a statuto speciale nell'esercizio della...

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