n. 56 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 aprile 2013 -

Il Presidente del Consiglio dei Ministri (codice fiscale 80188230587) rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale 80224030587 - fax 06/96514000 - pec ags_m2@mailcert.avvoctaurastato.it.) presso la quale ha il proprio domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, ricorrente nei confronti della Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale p.t., resistente, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Campania 18 febbraio 2013, n. 1 (articoli 4, 5 e 11 comma 2) pubblicata nel B.U.R. n. 12 del 25 febbraio 2013, recante «Cultura e diffiesione dell'energia solare in Campania». La legge regionale in epigrafe che detta disposizioni in merito alla cultura e alla diffusione dell'energia solare, presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale: Art. 4 della legge della Regione Campania 18 febbraio 2013, n. 1: a) l'art. 4 della legge regionale Campania n. 1/2013 intitolato «Nuovi impianti termoelettrici da fonte fossile e nucleari nel Piano energetico nazionale» prevede che «Nel rispetto delle competenze Stato-regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia previste dalla Costituzione e dalle leggi statali, la regione, a partire dal 2013, sceglie di coprire i propri fabbisogni energetici del Piano energetico regionale con energia solare, rispetto agli impianti termoelettrici e da fonte fossile;

fanno eccezione gli impianti di origine geotermoelettrica o da maree per i quali occorre adeguata valutazione di impatto ambientale». La disposizione regionale cosi' formulata eccede, a ben vedere, la competenza della regione in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, e cio' per contrasto con la normativa statale di principio di cui alla legge 9 aprile 2002, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. L'art. 1, della citata legge n. 55/2002, infatti, attribuisce alla competenza statale il rilascio dell'autorizzazione per gli impianti superiori a 300 MWt, riconoscendo alla regione territorialmente interessata dall'opera, attraverso l'istituto dell'intesa «forte» sull'atto finale, un diritto di veto all'iniziativa energetica. La disciplina dell'autorizzazione e della relativa intesa regionale, prevista dalla normativa statale, si qualifica quale principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», in quanto risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerita' al fine di garantire una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale. Cio' premesso, in ossequio alla previsione di cui all'art. 4 della legge in esame, la regione, a partire dall'anno 2013, avendo scelto di coprire il proprio fabbisogno energetico attraverso l'uso dell'energia solare, decreta di fatto un divieto assoluto di installazione, nell'intero territorio regionale, di nuovi impianti alimentati a fonti convenzionali. Con la conseguenza che tutte le procedure autorizzatorie che attivera' lo Stato sui progetti alimentati a fonti convenzionali non potranno che concludersi negativamente a prescindere da una specifica istruttoria, ponendo nel nulla la legislazione statale. Di talche', nel caso di nuove istanze presentate ai sensi della legge n. 55/2002, per la realizzazione delle centrali termoelettriche, l'esecutivo regionale campano sarebbe vincolato a negare l'intesa «forte» prevista dalla legge, proprio in virtu' del fatto che la previsione in parola individua nell'energia solare l'unica fonte cui ricorrere per la copertura del fabbisogno energetico. Ne' vale ad escludere illegittimita' costituzionale la circostanza secondo cui i fabbisogni energetici sono quelli individuati da un atto avente natura meramente programmatica qual e' il Piano energetico regionale. La previsione regionale in esame presenta un ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale. Infatti, la previsione di un'intesa negativa, quale conseguenza inevitabile della scelta di coprire i fabbisogni energetici esclusivamente con energia solare, costituisce, nel concreto, una sorta divieto aprioristico, generalizzato e indiscriminato, che si pone in palese contrasto con principi di sussidiarieta', ragionevolezza e leale collaborazione, di cui al combinato disposto degli articoli 3, 117 e 118 Cost. La disposizione regionale, tra l'altro, sembra mostrare ulteriori profili di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT