n. 55 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 aprile 2013 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587) rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF. 80224030587 FAX 06/96514000 PEC ags_m2@mailcert.avvoctaurastato.it.) presso la quale ha il proprio domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 ricorrente nei confronti della Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. resistente per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Puglia 6 febbraio 2013 n. 7 (art. 15 comma 1, lettera a) e art. 11, comma 1, lettera c) pubblicata sul B.U.R. n. 21 dell'11 febbraio 2013, recante «Norme urgenti in materia socio assistenziale». La legge della Regione Puglia n. 7 del 2013, recante «Norme urgenti in materia socio-assistenziale», presenta i seguenti profili d'illegittimita' costituzionale: Art. 15, comma 1, lettera a) della legge della Regione Puglia 6 febbraio 2013 n. 7. 1. L'art. 15, comma 1, lettera a), che modifica il comma 3-octies dell'art. 8 della legge regionale n. 26/2006, dispone che le convenzioni stipulate dalla Regione con le strutture sanitarie residenziali extra ospedaliere «gia' in essere alla data del 10 febbraio 2013 sono sostituite mediante stipula degli accordi contrattuali anche nelle more dei conseguimento di una maggiore offerta di servizi rispetto a quelli minimi regolamentari e anche in assenza di ulteriore fabbisogno nel distretto socio-sanitario di riferimento, a valere sul fabbisogno complessivo del territorio aziendale e tenuto conto della popolazione standardizzata con indice di vecchiaia.». Tale disposizione che autorizza la sostituzione delle convenzioni in essere con le suddette strutture sanitarie in accordi contrattuali senza (o a prescindere dai) la positiva conclusione della procedura di accreditamento nei confronti delle strutture stesse contrasta con i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti nella legislazione statale di settore e riguardanti, in particolare, l'accreditamento delle strutture sanitarie e i relativi accordi contrattuali e viola, pertanto, l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Essa contrasta, in particolare, con i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti nelle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502: l'art. 8-bis, comma 3, del citato decreto legislativo, secondo il quale «la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attivita' sanitarie, l'esercizio di...

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