n. 52 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 marzo 2013 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587, per il ricevimento degli atti, fax 06/96514000 e PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici e' domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Molise in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 6, 11, 12 e 13 della legge regionale n. 5 del 17 gennaio 2013, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 3 del 21 gennaio 2013, recante "Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013/2015" giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2013. La Regione Molise ha dettato norme in materia di Bilancio regionale di previsione, di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013/2015 con la L.R. n. 5 del 17 gennaio 2013. Tale legge, in particolare, nel prevedere, sub art. 6, l'allegazione al bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2013, dei "Riepiloghi ed i prospetti" risultanti dalla Tabella n. 4 concernente "Elenco delle spese obbligatorie", ha poi disciplinato nei successivi articoli 11, 12 e 13 rispettivamente il "Fondo di riserva per spese obbligatorie", il "Fondo di riserva per spese impreviste" ed il "Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati". In particolare, in tali articoli e' stato stabilito che: (art. 11): "All'unita' previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa e' autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di competenza di euro 920.610,01 a titolo di "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine", con uguale dotazione di cassa. 2. Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella tabella n. 4 di cui all'articolo 6, comma 1. 3. L'utilizzo del fondo e' disciplinato dalle norme previste dall'articolo 24 dello legge regionale n. 4/2002.". (art. 12): "E' autorizzata l'iscrizione alla unita' previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di euro 198.000,00 a titolo di "Fondo di riserva per spese impreviste". 2. L'utilizzo di somme da prelevare dal fondo e' disciplinato dalle norme di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 4/2002." (art. 13): Per il pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del...

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