n. 33 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2013 -

Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige/Autonome Region Trentino-Südtirol (cod. fiscale 80003690221), in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 12 febbraio 2013 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 5667 del 18 febbraio 2013 (doc. 2), regata dall'avv. Edith Engi, Ufficiale rogante della Regione, dal prof. avv. Giandomenico Falcon di Padova (cod. fisc. FLCGDM45C06L736E) e dall'avv. Luigi Manzi di Roma (cod. fisc. MNZLGU34E15HSO1Y), con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, 5, contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 commi 118;

138;

141;

142;

143;

146;

448;

455;

456;

459;

da 461 a 465 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, suppl. ord. n. 212/L. Per violazione: degli articoli 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale);

del titolo VI dello Statuto speciale, in particolare dell'art. 79;

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268;

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (in particolare dell'art. 2), e dell'art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526;

degli articoli 117, 118, 119 e 120 della Costituzione in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

del principio di leale collaborazione, nei modi e per i profili di seguito illustrati. Fatto e diritto Premessa Il presente ricorso si riferisce ad alcune disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013). Tale legge, conformemente alla sua natura, ha contenuto eterogeneo, e contenuto eterogeneo hanno anche le diverse disposizioni qui impugnate. E' risultato percio' preferibile evitare una illustrazione generale in fatto, e trattare invece direttamente delle singole disposizioni impugnate, esponendo in relazione a ciascuna di esse sia il contenuto che le censure e gli argomenti in diritto. Alcune delle disposizioni qui impugnate sono certamente destinate ad applicarsi alla ricorrente Regione, in quanto esse espressamente includono la Regione Trentino-Alto Adige tra i propri destinatari. In altri casi l'intenzione del legislatore di riferire le discipline contestate alla ricorrente Regione non e' certa, ed anzi e' possibile intenderle nel senso che esse non si applichino ad essa. Infatti, la legge n. 228/2012 contiene all'art. 1, comma 554 una clausola di salvaguardia cosi formulata: «le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione». La ricorrente Regione ritiene che tale clausola debba essere intesa nel senso di un generale rinvio al meccanismo delle norme di attuazione - quale meccanismo generale previsto dagli Statuti speciali - e ad eventuali meccanismi differenziati previsti dalle stesse norme di attuazione per specifici ambiti. Tuttavia, ne' la particolare formulazione della clausola (con l'assegnazione alle stesse regioni speciali e province autonome di un compito attuativo), ne' il contenuto delle singole disposizioni impugnate consentono di escludere che esse intendano applicarsi - sia pure indirettamente - anche in regione Trentino-Alto Adige. Cio' giustifica la loro contestazione con il presente ricorso;

qualora, invece, si dovesse condividere che il comma 554 escluda l'applicabilita' delle norme impugnate in questa regione, senza porre per il futuro vincoli di contenuto alle norme di attuazione dello Statuto, le ragioni di doglianza verrebbero meno, in relazione a tutte le disposizioni che non si riferiscono espressamente alla ricorrente Regione. 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 118 Il comma 118 modifica l'art. 16, comma 3, quarto periodo del d.l. n. 95/2012. L'art. 16, comma 3, stabilisce ora che, «con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Balzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» (primo periodo). Inoltre, si prevede che fino «all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza» Stato-Regioni «e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno» (secondo periodo, modificato dall'art. 1, comma 469, legge n. 228/2012);

ma in caso di mancato accordo, «l'accantonamento e' effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE» (terzo periodo, modificato dall'art. 1, comma 469, legge n. 228/2012). Ancora, si prevede inoltre che fino «all'emanazione delle norme di attuazione., gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti dalle predette procedure» (quarto periodo, come modificato dall'art. 1, comma 118, legge n. 228/2012). Dunque, la norma impugnata aumenta di 500 milioni annui gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle regioni speciali e, in sostanza, anche la misura del concorso delle stesse regioni alla finanza pubblica, previsto dal primo periodo dell'art. 16, comma 3. Questa regione ha gia' impugnato l'art. 16, comma 3, d.l. n. 95/2012 con il ricorso n. 155/2012. Per l'art. 1, comma 118, si possono dunque richiamare le argomentazioni svolte in quella sede: «Siamo, dunque, di fronte ad una ulteriore rilevante sottrazione di risorse alle regioni speciali, che si aggiunge a quelle previsti dall'art. 14 d.l. n. 78/2010, dall'art. 20, comma 5, d.l. n. 98/2011, dall'art. 1, comma 8, d.l. n. 138/2011 (come sintetizzati e ripartiti dal comma 10 dell'art. 32 della legge n. 183 del 2011) e dall'art. 28, comma 3, d.l. n. 201/2011. Come le precedenti, essa e' disposta su base meramente potestativa, come se le norme statutarie che definiscono la finanza della Regione Trentino-Alto Adige non avessero alcun valore, o fossero liberamente disponibili da parte del legislatore statale. Infatti, la sottrazione di risorse qui contestata non ha alcuna base statutaria. Al contrario, le disposizioni dello Statuto, a partire dal fondamentale art. 69, sono rivolte ad assicurare alla regione le finanze necessarie all'esercizio delle finzioni: in base a tale disposizione, «sono devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso» (comma 1). Sono «altresi' devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nel territorio regionale: a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;

  1. i due decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione... c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite» (comma 2). E' chiaro che la devoluzione statutaria di importanti percentuali dei tributi riscossi nella regione non avrebbe alcun senso, se poi fosse consentito alla legge ordinaria dello Stato di riportare all'erario tali risorse, per di piu' con determinazione unilaterale e meramente potestativa. L'art. 16, comma 3, viola altresi' l'art. 2, comma 108, legge n. 191/2009 (approvato ai sensi dell'art. 104 St.: v. l'art. 2, comma 106, legge n. 191/2009), che, nel dare attuazione all'art. 69 St., ha stabilito che «le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75» dello Statuto, «a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione e le province autonome». Inoltre, l'art. 79 dello Statuto di autonomia disciplina ormai in modo preciso, esaustivo ed esclusivo le regole secondo le quali la regione e le province assolvono gli «obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale» (comma 1): e - come lo stesso art. 79 esplicitamente precisa - tali regole «possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'art. 104», mentre «fino alla loro eventuale...

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