n. 32 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2013 -

Ricorso della regione Friuli-Venezia Giulia (codice fiscale 80014930327;

partita IVA 00526040324), in persona del presidente della giunta regionale pro tempore dott. Renzo Tondo, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 261 del 20 febbraio 2013 (doc. 1), rappresentata e difesa - come da procura a margine del presente atto - dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (codice fiscale FLCGDM45C06L736E) di Padova, con domicilio eletto in Roma presso l'ufficio di rappresentanza della regione, in piazza Colonna n. 355;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 118;

comma 132;

commi 138, 141, 142, 143, 146;

commi 380 e 383;

commi 454, 456, 457, 459 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, supplemento ordinario n. 212/L, per violazione: della statuto speciale adottato con legge costituzionale n. 1 del 1963;

degli articoli 3, 97, 116, 117, 118, 119 e 134 della Costituzione;

delle norme di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1975, decreto del Presidente della Repubblica n. 114/1965, decreto legislativo n. 9/1997);

della legge n. 220/2010;

del principio dell'accordo in materia finanziaria e del principio di leale collaborazione, per i profili e nei modi di seguito illustrati. Fatto e diritto Premessa. Il presente ricorso si riferisce ad alcune disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013). Tale legge, conformemente alla sua natura, ha contenuto eterogeneo, e contenuto eterogeneo hanno anche le diverse disposizioni qui impugnate. E' risultato percio' preferibile evitare una illustrazione generale in fatto, e trattare invece direttamente delle singole disposizioni impugnate, esponendo in relazione a ciascuna di esse sia il contenuto che le censure e gli argomenti in diritto. Alcune delle disposizioni qui impugnate sono certamente destinate ad applicarsi alla regione Friuli-Venezia Giulia, o in quanto si riferiscono alle regioni a statuto speciale in generale, o addirittura espressamente indicano come specifico destinatario la ricorrente regione. In altri casi l'intenzione del legislatore di riferire le discipline contestate alla ricorrente regione non e' certa, ed anzi e' possibile intenderle nel senso che esse non si applichino ad essa. Infatti, la legge n. 228/2012 contiene all'art. 1, comma 554, una clausola di salvaguardia cosi' formulata: «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione». La ricorrente regione ritiene che tale clausola debba essere intesa nel senso di un generale rinvio al meccanismo delle norme di attuazione - quale meccanismo generale previsto dagli statuti speciali - e ad eventuali meccanismi differenziati previsti dalle stesse norme di attuazione per specifici ambiti. Tuttavia, ne' la particolare formulazione della clausola (con l'assegnazione alle stesse regioni speciali e province autonome di un compito attuativo), ne' il contenuto delle singole disposizioni impugnate consentono di escludere che esse intendano applicarsi - sia pure indirettamente - anche in questa regione. Cio' giustifica la loro contestazione con il presente ricorso;

qualora, invece, si dovesse condividere che il comma 554 escluda l'applicabilita' delle norme impugnate nelle regioni speciali, senza porre per il futuro vincoli di contenuto alle norme di attuazione dello statuto, le ragioni di doglianza verrebbero meno in relazione a tutte le disposizioni che non si riferiscono espressamente ne' alle regioni speciali ne' in particolare alla regione Friuli-Venezia Giulia. La regione desidera comunque premettere alla esposizione dei singoli motivi di ricorso che - se anche alcune delle impugnate disposizioni non fossero ad essa riferibili - la continua e progressiva sottrazione di risorse al suo bilancio ed alle sue capacita' di spesa, operata con le diverse manovre con ritmo sempre accelerato, ha ormai raggiunto e superato il livello di guardia, il livello oltre il quale e' a rischio il finanziamento delle funzioni di base. 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 118. Il comma 118 modifica l'art. 16, comma 3, quarto periodo del decreto-legge n. 95/2012. L'art. 16, comma 3, stabilisce ora che «con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» (primo periodo). Inoltre, si prevede che, fino «all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza» Stato-regioni «e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno» (secondo periodo, modificato dall'art. 1, comma 469, legge n. 228/2012);

ma, in caso di mancato accordo, «l'accantonamento e' effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE» (terzo periodo, modificato dall'art. 1, comma 469, legge n. 228/2012). Ancora, si prevede inoltre che, fino «all'emanazione delle norme di attuazione ..., gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti dalle predette procedure» (quarto periodo, come modificato dall'art. 1, comma 118, legge n. 228/2012). Dunque, la norma impugnata aumenta di 500 milioni annui gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle regioni speciali e, in sostanza, anche la misura del concorso delle stesse regioni alla finanza pubblica, previsto dal primo periodo dell'art. 16, comma 3. Questa regione ha gia' impugnato l'art. 16, comma 3, decreto-legge n. 95/2012 con il ricorso n. 159/2012. Per l'art. 1, comma 118, si possono dunque richiamare le argomentazioni svolte in quella sede: «Siamo, dunque, di fronte ad una ulteriore rilevante sottrazione di risorse alle regioni speciali, che si aggiunge a quelle previste dall'art. 14, decreto-legge n. 78/2010, dall'art. 20, comma 5, decreto-legge n. 98/2011, dall'art. 1, comma 8, decreto-legge n. 138/2011 (come sintetizzati e ripartiti dal comma 10 dell'art. 32 della legge n. 183 del 2011) e dall'art. 28, comma 3, decreto-legge n. 201/2011. Come le precedenti, essa e' disposta su base meramente potestativa, come se le norme statutarie che definiscono la finanza della regione Friuli-Venezia Giulia non avessero alcun valore, o fossero liberamente disponibili da parte del legislatore statale. Infatti, la sottrazione di risorse qui contestata non ha alcuna base statutaria. Al contrario, le disposizioni dello statuto, a partire dal fondamentale art. 49, sono rivolte ad assicurare alla regione le finanze necessarie all'esercizio delle funzioni: ed e' chiaro che la devoluzione statutaria di importanti percentuali dei tributi riscossi nella regione non avrebbe alcun senso, se poi fosse consentito alla legge ordinaria dello Stato di riportare all'erario tali risorse, per di piu' con determinazione unilaterale e meramente potestativa. La ricorrente regione ha potuto far valere con successo la garanzia di cui all'art. 49, ad esempio, nella controversia definita con la sentenza n. 74/2009. Inoltre, lo Stato ha gia' definito (con la legge n. 220/2010) i modi in cui la regione Friuli-Venezia Giulia concorre al risanamento della finanza pubblica, con norme che hanno recepito l'accordo di Roma del 29 ottobre 2010: si rinvia, su cio', al punto 2. Del resto, tutto il regime dei rapporti finanziari fra Stato e regioni speciali e' dominato dal principio dell'accordo, pienamente riconosciuto nella giurisprudenza costituzionale: vedasi le sentenze nn. 82/2007, 353/2004, 39/1984, 98/2000, 133/2010. L'"obbligo generale di partecipazione di tutte le regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, all'azione di risanamento della finanza pubblica" - puntualizza la Corte con la sentenza n. 82/2007 - "deve essere contemperato e coordinato con la speciale autonomia in materia finanziaria di cui godono le predette regioni, in forza dei loro statuti. In tale prospettiva, come questa Corte ha avuto occasione di affermare, la previsione normativa del metodo dell'accordo tra le regioni a statuto speciale e il Ministero dell'economia e delle finanze, per la determinazione delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, deve considerarsi un'espressione della descritta autonomia finanziaria e del contemperamento di tale principio con quello del rispetto dei limiti alla spesa imposti dal cosiddetto ʽpatto di stabilitaʼ

(sentenza n. 353 del 2004)". Questo principio, sul piano della legislazione ordinaria, ha trovato fino ad ora varie concretizzazioni. E' sufficiente richiamare qui, per la sua portata sistematica, l'art. 27, legge n. 42/2009, che rimette alle norme di attuazione statutaria la attuazione dei principi del c.d. federalismo fiscale (tra i quali vi e' il rispetto del patto di stabilita' e dei vincoli finanziari europei), tenendo "conto della dimensione della finanza delle [...] regioni e province autonome rispetto...

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