n. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2013 -

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano (codice fiscale e partita I.V.A. 00390090215), in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Luis Durnwalder (codice fiscale DRN LSA 41 P23 D484O), rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale repertorio n. 23580 dell'11 febbraio 2013, rogata dal segretario generale della giunta provinciale dott. Hermann Berger, nonche' in virtu' di deliberazione della giunta provinciale di autorizzazione a stare in giudizio n. 237 dell'11 febbraio 2013, dagli avvocati Renate von Guggenberg (codice fiscale VNG RNT 57 L45 A952K - Rertate.Guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (codice fiscale BKR SPH 65 E10 B160H - Stephan.Beikircher@pec.prov.bz.it), Cristina Bernardi (codice fiscale BRN CST 64 M47 D548L - Cristina.Bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura Fadanelli (codice fiscale FDN LRA 65 H69 A952U - Laura.Fadanelli@pec.prov.bz.it), tutti del Foro di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e numero fax 0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (codice fiscale CST MHL 38 C30 H501R), del Foro di Roma, con indirizzo di posta elettronica costamicheleavv@tin.it e presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Bassano del Grappa n. 24, elettivamente domiciliata (indirizzo di posta elettronica certificata: michelecosta@ordineavvocatiroma.org e numero fax 06/3729467);

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica: per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 25, lettera b), n. 4;

28;

82;

83;

118;

128;

129;

132;

138;

141;

142;

143;

146;

299;

380, in particolare lettere b), f), h), i);

448;

455;

456;

457;

459;

461;

462;

463;

464;

465;

472;

della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013)». Nel supplemento ordinario n. 212/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 302 del 29 dicembre 2012, e' stata pubblicata la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013)». La citata legge, che contiene diverse misure per il contenimento della spesa pubblica e detta regole per il patto di stabilita' interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pur prevedendo al comma 554 del primo e unico art. 1 una clausola generale di salvaguardia delle autonomie speciali, detta una serie di disposizioni riferite direttamente alle regioni a statuto speciale e/o alle province autonome di Trento e di Bolzano o comunque riferibili, direttamente o indirettamente, alle stesse. In particolare: Il comma 25, modificando l'art. 37 (Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introduce l'aumento dell'importo del contributo unificato per determinate tipologie di controversie avanti la giustizia amministrativa, mentre il contributo per i giudizi di impugnazione viene aumentato della meta' (comma 27). Inoltre, e' previsto che il maggior gettito conseguente da questi aumenti e' destinato ad essere versato all'entrata del bilancio statale per essere destinato alla realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa (commi 25 e 28). I commi 82 e 83, pur riservando allo Stato la competenza in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, confermano che sono le regioni a doversi fare carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilita' sanitaria internazionale e che alla regolazione finanziaria si provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da regolare in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilita' sanitaria internazionale. Il comma 118, che va a modificare l'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gia' impugnato da questa provincia con ricorso sub R.G. n. 149/2012, modifica unilateralmente, incrementandoli, gli obiettivi del patto di stabilita' per gli anni 2013, 2014 e 2015. I commi 128 e 129 prevedono compensazioni a regime tra debiti degli enti locali a qualsiasi titolo al Ministero dell'interno e assegnazioni ministeriali, anche mediante trattenimento sulle somme ad essi spettanti a titolo dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gia' oggetto di impugnativa da parte di questa provincia (ricorso sub R.G. n. 40/2012). Il comma 132, che interviene nuovamente sul livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall'art. 15, comma 22, decreto-legge 95/2012, anche questo - come detto - gia' oggetto di impugnativa, prevede che, fino all'emanazione delle relative norme di attuazione, il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sia effettuato mediante accantonamenti sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Il comma 138, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilita' interno, prevede che, salvo poche eccezioni, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a partire dal 1° gennaio 2014, possono effettuare acquisti immobiliari solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilita' e l'indilazionabilita' e la congruita' del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio e che a tutte le pubbliche amministrazioni e' fatto divieto di acquistare immobili a titolo oneroso e stipulare contratti di locazione passiva. I commi 141, 142 e 143 riducono per tutte le pubbliche amministrazioni la capacita' di spesa per l'acquisto di mobili e arredi, con l'obbligo di versare annualmente all'entrata del bilancio dello Stato le somme derivanti da tali riduzioni di spesa, e vietano fino al 31 dicembre 2014 l'acquisto di autovetture e la stipula di contratti di leasing. Sono previste poche eccezioni. Il comma 146, invece, consente a tutte le pubbliche amministrazioni la facolta' di conferire incarichi di consulenza in materia informatica soltanto in casi del tutto eccezionali. Il comma 299 che apporta delle modifiche all'art. 2 (Disposizioni in materia di entrate) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che a partire dall'anno 2013 le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese. Con il comma 380, emanato nell'ambito delle nuove norme finalizzate ad assicurare la spettanza ai comuni del gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 decreto-legge n. 201/2011, per gli anni 2013 e 2014, vengono abrogati il comma 11 dello stesso articolo, relativo al riparto del gettito tra lo Stato ed i comuni, e i commi 3 e 7 dell'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, mentre resta sospesa l'operativita' dei restanti commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo art. 2. La disposizione conferma peraltro, per lo stesso biennio, che il comma 17 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome (lettera h). Viene, quindi, reiterato il meccanismo gia' contestato da questa provincia (ricorso sub R.G. n. 40/2012) previsto dall'art. 13, comma 17, decreto-legge n. 201/2011, e cioe' che fino all'emanazione delle norme di attuazione previste dalla legge delega sul c.d. federalismo fiscale (art. 27, legge 5 maggio 2009, n. 42), e' accantonato a favore del bilancio dello Stato un importo pari a tale maggior gettito stimato e vengono previste precise misure di compensazione per la soppressione della riserva allo Stato della meta' del gettito. Il comma 448, che autodefinisce le disposizioni di cui ai successivi commi da 449 a 472 come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, dispone altresi' che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle stesse. Inoltre, pur prevedendo il 458 che l'attuazione dei commi 454, 455 e 457 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione, i commi 455, 456 e 457 contengono delle precise norme di dettaglio. In particolare, i commi 455 e 456 sono destinati ad assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che le stesse devono concordare con lo Stato, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, che viene determinato aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'art. 32, comma 10, della legge 12...

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