n. 17 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 febbraio 2013 -

Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia (cod. fisc. 80014930327;

P. IVA 00526040324), in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore dott. Renzo Tondo, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 122 del 30 gennaio 2013 (doc. 1), rappresentata e difesa - come da procura a margine del presente atto - dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (cod. fisc. FLCGDM45C06L736E) di Padova, con domicilio eletto in Roma presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione, in Piazza Colonna, 355;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale: dell'art. 1, commi da 2 a 12 (eccetto l'8) e 16;

dell'art. 1-bis, co. 1, lett. a), n. 1, e lett. e), e co. 4;

dell'art. 2, co. 1, 2 e 4;

dell'art. 3, co. 1, lett. e);

dell'art. 6, co. 1, 2 e 3;

dell'art. 11-bis;

del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, come convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2012, Suppl. ord. n. 206;

Per violazione: dello Statuto speciale adottato con legge cost. 1 del 1963;

degli articoli 24, 100, 113, 116, 117, 127 e 134 della Costituzione;

delle norme di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1975 e artt. 3, 4, 6, 9 e 18 decreto legislativo n. 9/1997);

della legge n. 220/2010;

del principio dell'accordo in materia finanziaria e del principio di leale collaborazione;

Per i profili e nei modi di seguito illustrati. F a t t o La Regione Friuli-Venezia Giulia e' dotata di autonomia organizzativa (art. 4, n. 1, Statuto), di competenza in materia di ordinamento degli enti locali e di finanza locale (art. 4, n. 1-bis, St. e art. 9 decreto legislativo n. 9/1997) e di autonomia finanziaria ai sensi delle disposizioni comprese nel Titolo IV dello Statuto speciale. Secondo la regola stabilita dall'art. 10 legge cost. n. 3 del 2001, ad essa le disposizioni del Titolo V della Parte seconda della Costituzione si applicano in quanto le attribuiscano una maggiore autonomia. Il Titolo V dello Statuto regola i Controlli sull'Amministrazione regionale ed il Titolo VII disciplina i Rapporti fra Stato e Regione. La materia dei controlli statali sulle Province rientra, all'evidenza, in tali Titoli e l'integrazione e l'attuazione delle norme statutarie, come noto, puo' essere compiuta solo dalle norme di attuazione adottate ai sensi dell'art. 65 dello Statuto. La disciplina di tali controlli, dunque, rientra nella competenza delle norme di attuazione: per quel che riguarda i controlli della Corte dei conti, rileva in particolare l'art. 33 decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1975, come modificato dal decreto legislativo n. 125/2003. In tale contesto, e' ora intervenuto il decreto-legge n. 174/2012, che detta norme «in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali». L'art. 1 si propone il Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni. Il comma 1 di esso dispone che, «al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131». Delle disposizioni cosi' richiamate, l'art. 3, co. 5, legge n. 20/1994 stabilisce che, «nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma». L'art. 7, co. 7, della legge n. 131/2003 ha un contenuto piu' complesso, e dispone quanto segue: «la Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilita' interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonche' la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati... Resta ferma la potesta' delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalita'». Il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 174/2012 prevede una relazione semestrale della Corte dei conti sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali, relazione che e' inviata ai Consigli regionali. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 174/2012 disciplina un controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il servizio sanitario nazionale, rivolto al fine di verificare il «rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno», l'«osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione», la «sostenibilita' dell'indebitamento» e l'«assenza di irregolarita' suscettibili di pregiudicare... gli equilibri economico-finanziari degli enti». Il comma 4 dell'art. 1 precisa che, «ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresi' che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in societa' controllate e alle quali e' affidata la gestione di servizi pubblici per la collettivita' regionale e di servizi strumentali alla regione, nonche' dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale». Il comma 5 si occupa del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione. Il comma 6 dispone che «il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarita' della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Il comma 7 disciplina gli effetti del controllo. Esso stabilisce in primo luogo che, «nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarita' della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita' interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarita' e a ripristinare gli equilibri di bilancio» (enfasi aggiunta). Dispone poi che tali provvedimenti «sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento» e che qualora «la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, e' preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali e' stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria» (enfasi aggiunta). I commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1 decreto-legge n. 174/2012 contengono disposizioni orientate in modo simile a quelle ora esposte, riferite pero' non alle Regioni in quanto tali ma ai gruppi dei Consigli regionali. In particolare, essi prevedono che ciascun gruppo elabori un rendiconto annuale e che la regolarita' di esso sia controllata dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. L'accertamento della Corte dei conti puo' produrre obblighi di regolarizzazione a carico del gruppo e, «nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale». Tale decadenza «comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate» (co. 11). In base al comma 12, «la decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarita' del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti». Al comma 16, esso detta una clausola di salvaguardia, disponendo che «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto». L'art. 1-bis decreto-legge n. 174/2012 apporta modifiche al decreto legislativo n. 149/2011, Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Il comma 1 modifica due commi dell'art. 1 decreto legislativo n. 149/2011, in materia di relazione di fine legislatura. Il comma 4, lett. a), dell'art. 1-bis modifica l'art. 5, co. 1...

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