n. 13 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 febbraio 2013 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato;

Contro la Regione Veneto, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale;

Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale in parte qua della legge della Regione Veneto 3 dicembre 2012, n. 46, pubblicata nel Bollettino ufficiale Regione Veneto n. 100 del 4 dicembre 2012 e recante il titolo «Modifiche di disposizioni regionali in materia di programmazione ed organizzazione socio-sanitaria e di tutela della salute». La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 18 gennaio 2013, come da estratto del verbale che si deposita. La legge della Regione Veneto n. 46 del 4 dicembre 2012, titolata «Modifiche di disposizioni regionali in materia di programmazione ed organizzazione socio-sanitaria e di tutela della salute» presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 97 della Costituzione. 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 7, che modifica il comma 8-ter dell'art. 13 della legge regionale n. 56/1994, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che l'incarico di direttore generale delle aziende sanitarie regionali di norma ha una durata pari a quella della legislatura regionale e che il mandato del direttore generale scade centottanta giorni dopo l'insediamento della nuova legislatura. L'art. 7 della legge in esame modifica il comma 8-ter dell'art. 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 (secondo il quale l'incarico del direttore generale aveva durata pari a tre anni), stabilendo che «l'incarico di direttore generale di norma ha una durata pari a quella della legislatura regionale. Il mandato del direttore generale scade centottanta giorni dopo l'insediamento della nuova legislatura». Tale norma regionale contrasta, da un lato, con i principi fondamentali della legislazione statale riguardante gli incarichi dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario e, dall'altro, con il principio di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, come precisato da costante giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte costituzionale. La durata in carica del direttore generale delle aziende e degli...

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