n. 6 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 gennaio 2013 -

Ricorso della Provincia autonoma di Trento (cod. fisc. 00337460224), in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2828 del 14 dicembre 2012 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 27816 del 18 dicembre 2012 (doc. 2), rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale rogante della Provincia, dall'avv. prof Giandomenico Falcon (cod. fisc. FLCGDM45C06L736E) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (cod. fisc. PDRNCL56R01G428C) dell'Avvocatura della Provincia di Trento e dall'avv. Luigi Manzi (cod. fisc. MNZLGU34E15HSO1Y) di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via Confalonieri, n.5, Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale: dell'articolo 2, comma 1, lettera b);

dell'articolo 2, comma 1, lettera c), limitatamente alla lettera a-bis) dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2007;

dell'articolo 2, comma 1, lettera h);

dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2012, suppl. ord. n. 201/L, Per violazione: degli articoli 9, n. 10), e 16 dello Statuto speciale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

del Titolo VI dello Statuto speciale, ed in particolare dell'articolo 79, commi 3 e 4;

dell'articolo 104 del medesimo Statuto speciale;

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare dell'articolo 2;

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268;

del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, in particolare dell'articolo 2;

degli articoli 117 e 119 della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

del principio di ragionevolezza, nelle parti, nei modi e per i profili di seguito illustrati. Fatto 1. La competenza costituzionale e statutaria della Provincia autonoma di Trento e la disciplina emanata nel suo esercizio. Lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige attribuisce alle Province autonome potesta' legislativa concorrente in materia di igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, e la corrispondente potesta' amministrativa (art. 9, n. 10), e art. 16 St.). La competenza della Provincia di Trento in materia di sanita' si e' ampliata a seguito della riforma del Titolo V, in quanto ad essa si estende la competenza di cui all'art. 117, comma 3, Cost., che, secondo codesta Corte, e' «assai piu' ampia» di quella prevista dallo Statuto (sentt. 240/2007, 162/2007 e 181/2006). La Corte ha anche osservato che «la sanita', d'altro canto, e' ripartita fra la materia di competenza regionale concorrente della "tutela della salute" (terzo comma), la quale deve essere intesa come 'assai piu' ampia rispetto alla precedente materia assistenza sanitaria e ospedaliera' (sentenze n. 181 del 2006 e n. 270 del 2005), e quella dell'organizzazione sanitaria, in cui le Regioni possono adottare 'una propria disciplina anche sostitutiva di quella statale' (sentenza n. 510 del 2002)» (sent. 328/2006, punto 3.1 del Diritto). Anche in questo contesto, tuttavia, la competenza della Provincia autonoma di Trento in materia sanitaria mantiene dei tratti di specialita' e di specificita'. Da un lato, infatti, e' evidente che, comunque, l'autonomia della ricorrente Provincia non puo' essere inferiore a quella ad essa specificamente assicurata dalle disposizioni di attuazione dello statuto, emanate con il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita') e con il d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanita' approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474). L'art. 2, comma 2, d.P.R. n. 474/1975 dispone che «alle province autonome competono le potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari», e aggiunge che «nell'esercizio di tali potesta' esse devono garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria». L'art. 3 d.P.R. n. 474/1975 elenca numerosi oggetti che restano di competenza statale ma fra essi non rientra l'organizzazione della libera professione intramuraria. Dall'altro lato la speciale autonomia della Provincia di Trento in campo sanitario ha ormai da quasi due decenni il suo risvolto nel meccanismo di finanziamento del servizio sanitario provinciale, al quale essa provvede con i mezzi del proprio bilancio, e non attraverso il riparto del Fondo sanitario nazionale. Infatti, in relazione all'assetto statutario delle competenze sopra descritto e quale concorso delle Province autonome al riequilibrio della finanza pubblica nazionale, gia' l'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha disposto che le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari e dalle altre imposte sostitutive e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci. Del resto, questa specifica disposizione in tema di finanziamento del servizio sanitario e' parte del piu' ampio sistema dell'autonomia finanziaria provinciale. Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza, tra l'altro, per la previsione espressa di una disposizione volta a disciplinare in modo completo i termini e le modalita' del concorso della Regione e delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale (articolo 79, comma 1, St.). Tali misure «possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1». L'art. 79, comma 3, stabilisce che, «al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo»;

che fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, «spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie...», e che «non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale». Inoltre, sono le province stesse che «vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti». Anche il comma 4 ribadisce che «le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo». La Provincia ha esercitato le proprie competenze in materia di sanita' disciplinando compiutamente la materia, anche con riferimento all'organizzazione sanitaria, con la legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento);

inoltre l'esercizio dell'attivita' professionale dei dirigenti del ruolo sanitario e' regolato anche dall'articolo 32 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Con deliberazioni della Giunta provinciale n. 1662 del 27 febbraio 1998, n. 3334 del 2000, n. 1758 del 1° settembre 2006 e n. 244 dell'8 febbraio 2008 sono state assunte direttive per disciplinare l'esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria da parte del personale della dirigenza del ruolo sanitario dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Con tali atti sono state anche disciplinate le modalita' dell'attivita' libero-professionale intramuraria. Il punto 5 della Direttiva allegata alla deliberazione 244/2008 (doc. 3) regola specificamente l'Organizzazione dell'attivita' intramuraria, anche in relazione agli spazi. Tale disciplina costituisce il quadro al cui interno l'azienda sanitaria organizza e gestisce l'attivita' professionale intramuraria. La Provincia dispone dunque di una propria compiuta disciplina delle attivita' di libera professione intramuraria svolta dai medici del servizio pubblico. 2. La normativa statale impugnata. Nella materia sanitaria e' ora...

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