n. 5 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 gennaio 2013 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato;

contro la Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale;

per la declaratoria della illegittimita' costituzionale in parte qua della legge della Regione Umbria 12 novembre 2012, n. 18, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 50 del 15 novembre 2012 e recante il titolo «Ordinamento del servizio sanitario regionale». La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei Ministri nella riunione dell'11 gennaio 2013, come da estratto del verbale che si deposita. La legge della Regione Umbria n. 18 del 12 novembre 2012, titolata «Ordinamento del servizio sanitario regionale», presenta, sotto vari aspetti, i seguenti profili di illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 3, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui disciplina l'elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende sanitarie regionali. L'art. 17, che disciplina l'elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende sanitarie regionali, prevede, al comma 3, che «la giunta regionale ai fini della selezione dei candidati per l'inserimento nell'elenco degli idonei si avvale di una commissione costituita in prevalenza da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dalla Regione medesima». Tale norma contrasta con l'art. 3-bis, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dal decreto-legge n. 158/2012, secondo cui la predetta commissione deve essere costituita da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, «di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali». Nella parte in cui il comma 3 dell'art. 17 in esame non prevede la partecipazione alla commissione dell'esperto designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, si configura un contrasto con la citata norma statale, da considerarsi quale principio fondamentale in materia di tutela della salute, e la conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 3, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui, in caso di revoca del Direttore Generale, attribuisce alla Giunta regionale la competenza alla attribuzione di funzioni o alla nomina di un Commissario straordinario. L'art. 19, comma 3, prevede che «la Giunta regionale in caso di decadenza, di revoca del Direttore generale o di vacanza dell'ufficio, in via temporanea fino alla data di stipula del contratto del nuovo Direttore, e comunque per non oltre sei mesi dalla vacanza dell'ufficio, attribuisce le funzioni al Direttore amministrativo o al Direttore sanitario di cui all'art. 25, ovvero procede alla nomina di un commissario straordinario in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la nomina a direttore generale». Tale disposizione contrasta con l'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992, secondo cui «in caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore piu' anziano per eta'. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione». La disposizione regionale pertanto, stabilendo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT