n. 190 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 dicembre 2012 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, (cod. fiscale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 80188230587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, cod. fiscale 80224030587, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato (numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it) contro la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige 11 ottobre 2012, n. 16, pubblicata sul B.U.R. n. 42 del 16 ottobre 2012, recante «Assistenza farmaceutica», in relazione ai suoi articoli 2. 4 e 13. La legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige 11 ottobre 2012, n. 16, recante «Assistenza farmaceutica», agli articoli 2, 4 e 13, commi 1 e 2, dispone: Art. 2: «1. Al fine di assicurare un'equa distribuzione delle farmacie sul territorio, la Giunta provinciale, sentito l'Ordine dei Farmacisti della provincia di Bolzano ed il Consiglio dei Comuni, determina il numero delle stesse nei singoli comuni nonche' le zone ove collocare le nuove farmacie. A tal scopo la Giunta provinciale tiene conto: a) dell'esigenza di garantire l'accessibilita' del servizio farmaceutico anche alla popolazione residente in aree scarsamente abitate;

  1. della conformazione geomorfogica del territorio provinciale;

  2. del consumo di farmaci in relazione alla popolazione residente;

  3. della fluttuazione della popolazione nelle aree altamente turistiche. 2. I comuni interessati sono sentiti in ordine alla determinazione delle zone ove collocare le nuove farmacie. Qualora la decisione della Giunta provinciale dovesse divergere dalle proposte dei comuni interessati, questa va adeguatamente motivata. 3. La Giunta provinciale disciplina l'attivita' di vendita al pubblico dei farmaci negli esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci». Art. 4: «1. La Giunta provinciale disciplina il procedimento concorsuale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, determinando: a) i requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari;

  4. la composizione e la nomina della commissione giudicatrice;

  5. i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi;

  6. le prove di esame e le modalita' di svolgimento del concorso;

  7. la formazione e la durata della graduatoria;

  8. la scelta e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche. 2. Rimane salva la disciplina delle farmacie comunali». Art. 13, commi 1 e 2: «1. E' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro chi: a) contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 7 riguardanti l'obbligo di comunicazione ivi previsto;

  9. non osserva le norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia, di cui alla farmacopea ufficiale o le relative norme semplificate. 2. Fatte salve le disposizioni penali, il o la titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialita' medicinali e dei preparati galenici che vende o mette in commercio in provincia di Bolzano questi prodotti con etichettatura o fogli illustrativi difformi da quelli approvati dal competente organo, e' soggetto o soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa da 10.000,00 euro a 60.000,00...

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