n. 186 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 dicembre 2012 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, (c.f. 80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fisc.: 80224030587;

indirizzo posta elettronica certificata: ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it;

telefax: n. 0696514000), domiciliataria contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, nelle parti infra precisate, della legge provinciale n. 20 del 4 ottobre 2012 - della Provincia di Trento, pubblicata in B.U.R. 4 ottobre 2012, n. 40, intitolata «Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'art. 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. La predetta legge viene impugnata in conformita' alla delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 novembre 2012: delibera che verra' depositata in estratto unitamente al presente ricorso. La legge qui impugnata reca norme volte a promuovere l'uso dell'energia da fonti rinnovabili. In particolare - ai fini che qui rilevano - essa: 1) All'art. 14 - rubricato: «Incentivazione dei soggetti pubblici e privati» - prevede: «1. In coerenza con gli obiettivi stabiliti dal piano energetico-ambientale provinciale la Provincia sostiene e incentiva gli investimenti pubblici e privati diretti ad un uso razionale dell'energia, all'efficienza energetica e all'impiego delle fonti rinnovabili di energia. 2. Per le finalita' previste dal comma 1 la Provincia puo' concedere contributi a soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma di partenariato pubblico privato, fino alla misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per interventi diretti a: a) l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;

b) l'attivita' di ricerca e di sviluppo di sistemi innovativi di produzione e di trasporto di energia;

c) il miglioramento dell'efficienza energetica;

d) la realizzazione di diagnosi energetiche di edifici e impianti, di studi di fattibilita', la redazione di progetti e l'attuazione di impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e assimilate, di prototipi di prodotti o dispositivi a basso consumo energetico o riduttivi dei consumi di fonti fossili di energia;

e) la realizzazione di iniziative innovative nel settore della sostenibilita', la redazione di piani d'azione per l'energia sostenibile sulla base di iniziative europee e la certificazione energetico-ambientale;

f) l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e la modifica dell'alimentazione dei veicoli con l'uso di carburanti meno inquinanti;

tra i predetti veicoli possono essere comprese anche le auto elettriche, auto ibride elettriche, quelle a idrogeno o a idrometano;

g) l'installazione di impianti fissi senza serbatoi di accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale ad uso domestico o aziendale per autotrazione;

h) la realizzazione di interventi di cogenerazione e di teleriscaldamento. 3. La misura percentuale dei contributi prevista al comma 2 puo' essere aumentata, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, fino al 90 per cento per interventi ritenuti particolarmente innovativi o dimostrativi rispetto a nuove tecnologie o a nuove soluzioni tecniche, oppure per interventi collocati in contesti caratterizzati da difficolta' ambientali e nelle zone risultanti non metanizzabili nell'ambito del piano energetico-ambientale provinciale o realizzati da soggetti operanti nel settore dell'agricoltura e dell'artigianato per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende, singole o associate, di impianti per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, nonche' per ridurre il consumo di fonti fossili di energia. 4. Ai fini di questa legge e in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE sono considerate fonti rinnovabili: a) l'energia solare, eolica, geotermica anche a bassa entalpia, idraulica;

b) i gas di discarica, i gas residuati da processi di depurazione, il biogas;

c) le biomasse, intese come parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, dalla selvicoltura e attivita' connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. 5. Ai fini di questa legge sono considerati interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, tra l'altro: a) il recupero di energia da impianti, prodotti, sistemi e da processi produttivi;

b) gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento;

c) la produzione e il consumo di idrogeno, qualora rappresenti un miglioramento di rendimento energetico rispetto ai combustibili convenzionali;

d) i risparmi conseguenti alla climatizzazione e all'isolamento degli edifici con interventi sugli involucri e sugli impianti, comprese le pompe di calore;

e) l'installazione di nuovi sistemi di illuminazione ad alto rendimento. 6. Per gli interventi previsti dalla lettera h) del comma 2, la Giunta provinciale approva un piano pluriennale degli investimenti di durata corrispondente alla legislatura. Tale piano e' redatto in conformita' alla normativa in materia di programmazione. 7. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le tipologie di interventi ammessi a contributo, le misure dell'incentivazione, le modalita' e i vincoli per l'accesso ai contributi, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. La deliberazione individua anche i criteri e le modalita' per la presentazione delle domande relative al piano di cui al comma 6. Gli interventi soggetti a contributo evidenziano, ove possibile, anche la riduzione delle emissioni di CO2. Nella determinazione delle misure di contribuzione e delle modalita' di accesso ai contributi la Giunta provinciale puo' tenere conto della riduzione delle emissioni di CO2 attuata con gli interventi. 8. La Provincia puo' affidare a soggetti esterni, previa stipula di apposite convenzioni, lo svolgimento della fase istruttoria della concessione dei...

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