n. 185 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 dicembre 2012 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, (cod. fiscale della Presidenza del Consiglio dei ministri 80188230587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, cod. fiscale 80224030587, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato (numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it);

Contro la Regione Toscana, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52, pubblicata nel B.U.R. n. 52 del 28 settembre 2012, recante «Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1. Modifiche alla l.r. n. 28/2005 e alla l.r. n. 1/2005», in relazione ai suoi articoli 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 39 e 41. La legge regionale della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52, recante «Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1. Modifiche alla l.r. n. 28/2005 e alla l.r. n. 1/2005», ai suoi articoli 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 39 e 41 dispone: Art. 11: «1. L'articolo 17 della l.r. n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "Art. 17 (Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita). 1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio. 2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una media struttura di vendita e' soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, purche' l'esercizio presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di medie strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 1. 3. Il comune stabilisce le procedure e il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego. 4. L'autorizzazione e' rilasciata contestualmente al titolo abilitativo edilizio inerente l'immobile. 5. Il comune, nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 58 e 59 della l.r. n. 1/2005, in relazione con quanto previsto dal regolamento di attuazione delle disposizioni del titolo V della stessa l.r. n. 1/2005, individua le modalita' e i criteri per il conseguimento della destinazione d'uso funzionale di commercio per la media distribuzione, da attribuirsi alle superfici gia' con destinazione d'uso commerciale e con i limiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e)"». Art. 12: «1. L'articolo 18 della l.r. n. 28/2005 e' sostituito dal seguente "Art. 18 (Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita). 1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio secondo le condizioni e le procedure di cui agli articoli da 18-ter a 18-octies. 2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande struttura di vendita e' soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, purche' l'esercizio presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di grandi strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 1. 3. Le grandi strutture di vendita possono essere insediate solo in aree o in edifici che abbiano una specifica destinazione d'uso per le grandi strutture di vendita"». Art. 13: «1. Dopo l'articolo 18-bis della l.r. n. 28/2005 e' inserito il seguente: "Art. 18-ter (Istruttoria comunale per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita). 1. Il soggetto richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 1, presenta domanda al SUAP competente per territorio, completa della documentazione di cui all'articolo 18-quater. 2. La domanda di autorizzazione e' presentata al SUAP contestualmente alla richiesta di titolo abilitativo edilizio, ove necessario. 3. Il SUAP trasmette copia della domanda, senza la documentazione istruttoria, alla Regione e alla provincia competente per territorio. 4. La completezza formale della domanda e della documentazione istruttoria e' verificata dal responsabile del procedimento comunale, entro il termine di quindici giorni dalla sua presentazione. Qualora la domanda risulti incompleta, entro lo stesso termine ne viene data comunicazione al soggetto richiedente, viene sospeso il procedimento per una sola volta e il richiedente e' invitato a presentare le necessarie integrazioni entro un termine adeguato e, comunque, non superiore a trenta giorni. Contestualmente il richiedente e' informato che il decorso del termine per il rilascio dell'autorizzazione resta sospeso fino all'integrazione della documentazione e che la mancata integrazione entro il termine stabilito comporta il rigetto della domanda. 5. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede al completamento dell'istruttoria e trasmette immediatamente dopo alla Regione e alla provincia la documentazione istruttoria di cui all'articolo 18-quater. 6. Il SUAP, entro lo stesso termine di cui al comma 5, trasmette alla Regione e alla provincia, oltre alla documentazione istruttoria di cui all'articolo 18-quater, anche: a) le schede istruttorie redatte secondo il modello predisposto dai competenti uffici regionali e debitamente compilate;

b) una planimetria generale, a scala 1/10.000 o 1/5.000, indicante l'ubicazione dell'esercizio"». Art. 14: «1. Dopo l'articolo 18-ter della l.r. n. 28/2005 e' inserito il seguente: "Art. 18-quater (Documentazione istruttoria allegata alla domanda di autorizzazione alle grandi strutture di vendita). 1. Alla domanda di autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 1, sono allegati i seguenti documenti: a) planimetria, in scala adeguata, dell'esercizio esistente o progetto costruttivo dell'edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;

b) planimetria, in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a parcheggio e le reti viarie;

c) relazione concernente l'analisi dei flussi veicolari, delle infrastrutture viarie e dei parcheggi;

d) relazione concernente la compatibilita' ambientale e idrogeologica;

e) bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte della struttura, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

f) relazione concernente i requisiti obbligatori, di cui all'articolo 18-septies;

g) relativamente alle strutture con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati, realizzate anche per ampliamento, un progetto finalizzato al raggiungimento dei requisiti definiti per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) di cui all'articolo 18 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112). Il progetto e' valutato dal comune, che lo approva entro il termine di cui all'articolo 18-ter, comma 5, e ne stabilisce modalita' e tempi di realizzazione. 2. Nel caso di modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico che non comporti variazione della superficie di vendita, alla SCIA devono essere allegati solo i documenti di cui al comma 1, lettera e)"». Art. 15: «1. Dopo l'articolo 18-quater della l.r. n. 28/2005 e' inserito il seguente: "Art. 18-quinquies (Istruttoria regionale per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita). 1. Ricevuta la documentazione istruttoria completa, il responsabile del procedimento regionale inserisce la richiesta in un apposito elenco cronologico, sulla base della data di registrazione della pratica al protocollo regionale, ai fini della definizione dell'ordine di svolgimento delle conferenze dei servizi di cui all'articolo 18-sexies. 2. Il responsabile del procedimento di cui al comma 1, convoca una conferenza dei servizi interna, finalizzata all'esame della documentazione istruttoria e alla definizione del parere regionale in ordine alla domanda, cui partecipano funzionari regionali competenti nelle materie commercio, urbanistica, paesaggio, viabilita' ed ambiente, designati dalle competenti strutture della Giunta regionale. La composizione della conferenza puo' essere integrata con la partecipazione di funzionari competenti in ulteriori materie, in relazione alle esigenze emerse nel corso dell'istruttoria. 3. La mancata partecipazione dei soggetti convocati alla conferenza dei servizi interna assume valore di parere o valutazione positiva, salvo che gli stessi non facciano pervenire, entro la data fissata per la conferenza, parere o valutazione scritta di senso contrario. 4. Della conferenza dei servizi interna viene redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti. 5. L'istruttoria regionale si conclude entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istruttoria comunale. 6. Il termine di cui al comma 5, puo' essere sospeso, per una sola volta e per non piu' di trenta giorni, per richiedere integrazioni e chiarimenti al comune o allo stesso richiedente. 7. Conclusa l'istruttoria regionale, il responsabile del procedimento di cui al comma 1, ne da' comunicazione al comune"». Art. 16: «1. Dopo...

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