n. 184 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 dicembre 2012 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, codice fiscale 80224030587, Pec: ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, contro Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 48 del 28 settembre 2012, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 3 ottobre 2012, intitolata «Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 "Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010'', modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 "Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari'' e disposizioni relative al contenimento della spesa del personale a tempo determinato», per contrasto con gli artt. 97 e 117, comma 3, della Costituzione e cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 novembre 2012. F a t t o 1. - La Regione Abruzzo ha emanato la legge n. 48 del 28 settembre 2012, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 3 ottobre 2012, intitolata «Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 "Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010'', modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 "Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari'' e disposizioni relative al contenimento della spesa del personale a tempo determinato». L'art. 3 della citata legge n. 48, intitolato «Attuazione del comma 28, dell'art. 9, e dei commi 7 e 9, dell'art. 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica'', convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», dispone: «1. - La Regione, nel rispetto dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica, attua quanto disposto dal comma 28, dell'art. 9, e dai commi 7 e 9 dell'art. 14, del d.-l. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010. 2. - Ai fini di cui al comma 1 non si considerano le spese per il personale di cui alla l.r. 9 maggio 2001, n. 17 "Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale'' e al Titolo II della l.r. 9 maggio 2001, n. 18, nei limiti...

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