n. 181 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 novembre 2012 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, (c.f. 80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fisc.: 80224030587;

indirizzo posta elettronica certificata: ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it;

telefax: n. 0696514000), domiciliataria;

Contro la Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, nelle parti infra precisate, della legge delta Regione Puglia n. 25 del 26 settembre 2012, recante «regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili», pubblicata nel B.U.R. del 25 settembre 2012, n. 138. La predetta legge della Regione Puglia viene impugnata in conformita' alla delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 novembre 2012: delibera che verra' depositata in estratto unitamente al presente ricorso. La legge qui impugnata reca norme volte a regolare l'uso dell'energia da fonti rinnovabili. In particolare - ai fini che qui rilevano - essa dispone: 1) All'art. 5 - rubricato: «Profili localizzativi e procedimentali - Modifiche all'art. 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31» - al comma 15 «15. L'AU» - vale a dire: l'"autorizzazione unica" - «puo' prevedere misure compensative a favore dei Comuni interessati nel rispetto di quanto previsto nell'allegato 2 (Punti 14, 15 e 16.5 - Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative) delle Linee guida statali e di quanto definito in sede di adeguamento e aggiornamento del PEAR o degli atti di tipo programmatorio emanati per il raggiungimento degli obiettivi di burden sharing: dette misure vengono stabilite con i provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilita' di VIA, se previste»;

2) Al comma 18 dello stesso art. 5: «18. Il termine di inizio del lavori e' fissato in mesi sei dal rilascio dell'AU. Entro il medesimo termine devono essere eseguiti gli adempimenti prescritti dall'art. 4 (Autorizzazione unica regionale e adempimenti conseguenti) della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale);

a parziale modifica e integrazione di quanto disposto dall'art. 4 della l.r. 31/2008, la convocazione della conferenza del servizi di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e' subordinata alla produzione, da parte del proponente, di un piano economico e finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 (Albo degli intermediari finanziari) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che ne attesti la congruita';

in alternativa, ai sensi del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e di quanto previsto dalla lettera q) dell'art. 4 (Costruzione delle opere pubbliche), il piano economico e finanziario pio' essere asseverato da una societa' di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione). Si osservano per le specifiche tipologie e soglie di potenza le disposizioni dei decreti del Ministero dello Sviluppo economico 5 luglio 2012 (Attuazione dell'art. 25 del d.lgs. 28/2011 - c.d. Quinto Conto Energia) e 6 luglio 2012 (Attuazione dell'art. 24 del d.lgs. 28/2011) e successive modifiche e integrazioni.» 3) All'art. 6 - rubricato: «Interventi soggetti a procedura abilitativa semplificata o comunicazione» - al comma 1, lett. f): «...A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la PAS trova applicazione anche per gli impianti di potenza nominale superiore a quelle indicate nella tabella A allegata al d.lgs. 387/2003 come di seguito indicato:... f) impianti idroelettrici di taglia non superiore a 1 MWe.;»;

4) All'art. 6, commi 3 e 6: «3. Sono altresi' soggetti a procedure semplificate gli interventi per i quali leggi nazionali prevedono quale titolo autorizzativo la comunicazione o ogni altra procedura abilitativa semplificata, comunque denominata»;

6. Il Comune, a richiesta del soggetto che ha dato avvio alla PAS o alla comunicazione o a qualsiasi altra procedura semplificata, rilascia una dichiarazione attestante che il titolo abilitativo assentito costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell'impianto.

. 5) All'art. 7 - rubricato: «Modifiche sostanziali e varianti progettuali» - al comma 5: «5. Le variazioni di tracciato degli elettrodotti e di posizionamento delle cabine di trasformazione, pur se costituenti modifiche sostanziali, possono essere autorizzate con le procedure della legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt), a condizione che il punto di connessione alla rete rimanga invariato e che non sia modificata la tipologia di elettrodotto (aereo o sotterraneo). Le procedure della l.r. 25/2008 si applicano altresi' per l'autorizzazione delle soluzioni di connessione a rapida installazione rilasciate dai gestori di rete in attesa che vengano completate le opere necessarie alla concessione definitiva.»;

6) Al comma 6 dello stesso art. 7. «6. Le modifiche non sostanziali sono soggette alla procedura semplificata o alla comunicazione di cui all'art. 6. Sono altresi' soggette alla procedura abilitativa semplificata dell'art. 6 le varianti progettuali relative agli impianti inferiori a 1 MW elettrico assentiti con procedure semplificate perfezionatesi, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1 (Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia - e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008) e dell'art. 3 (Denuncie di inizio attivita') della l.r. 31/2008, anteriormente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 2010, n. 119.»;

7) All'art. 13 - rubricato: «Norme per il recupero, il riciclaggio e/o lo smaltimento di impianti in dismissione» - al comma 1: «1. La Regione promuove la costituzione di un organismo, anche sotto forma di consorzio, per il recupero, riciclaggio e/o smaltimento degli impianti in dismissione nel rispetto della normativa UE e nazionale in materia, stipulando anche eventuali accordi con altre Regioni, lo Stato e/o altri Stati membri»;

8) All'art. 16 - rubricato: «Archivio delle imprese autorizzate e lotta alla criminalita'» - al comma 2: «2. E' istituito presso la Regione Puglia un archivio delle imprese che, in ambito regionale, esercitano impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, di quelle che hanno formulato istanza di AU ovvero depositato dichiarazioni o comunicazioni per gli interventi soggetti a PAS o ad attivita' in edilizia libera, ai sensi dell'art. 6. All'atto del deposito delle indicate istanze, dichiarazioni e comunicazioni, l'impresa deve produrre documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente. L'Ente deve inoltre comunicare, a seconda dei casi, alla Regione o al Comune: a) eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitate sociale del nuovo Ente, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente»;

9) All'art. 18 - rubricato: «Norma finanziaria» -, al comma 2, ultima parte: «2... La determinazione del sistema degli oneri e delle garanzie, con riguardo alle tipologie degli impianti oggetto di AU, avviene con...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT