n. 171 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 ottobre 2012 -

Ricorso della Regione Puglia, in persona del Presidente della Regione pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale 1971/12, rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine dall'avv. prof. Alberto Lucarelli con domicilio eletto in Roma presso Cancelleria Corte costituzionale... Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, previa sospensione dell'esecuzione dell'art. 4, commi 1 e 8, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 pubblicata in SO n. 173, reiativo alla G.U. 14 agosto 2012, n. 189. Per violazione: dell'art 117, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della Costituzione;

dell'art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

dell'art. 119 della Costituzione;

dell'art. 41 della Costituzione;

dell'art. 42 della Costituzione;

dell'art. 43 della Costituzione;

degli artt. 1, 5, 75, 77, 114 della Costituzione, nei modi e per i profili di seguito illustrati. Con il decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 7 agosto 2012, n. 135, il legislatore statale ha introdotto alcune disposizioni che incidono sulle competenze delle Regioni. In particolare, l'art. 4, rubricato «Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di societa pubbliche», al comma 1, dispone: «Nei confronti delle societa' controllate direttamente o indirettamente dalla pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento (dell'intero fatturato), si procede, altemativamente: a) allo scioglimento della societa' entro il 31 dicembre 2013. Gli atti e le operazioni poste in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della societa' sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;

  1. all'alienazione con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni (non rinnovabili) a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione». Inoltre, cosi' il successivo comma 2 dell'art. 4: «Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette societa' non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, ne' possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari...». I suddetti commi 1 e 2 dell'art. 4, come precisato dal successivo comma 3, non si applicano «... alle societa' che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle societa' che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' alle societa' di cui all'art. 23-quinquies, commi 7 e 8, del presente decreto, e alle societa' finanziarie partecipate dalle regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonche' all'esigenza di assicurare l'efficacia del controlli sull'erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorita' e' comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresi' alle societa' costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 agosto 2007, richiamato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100». Il comma 3-sexies, sempre in merito ai servizi di cui al comma 1, ha previsto un'ulteriore disciplina dal carattere della eccezionalita': «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle societa' controllate. Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e prevedono l'individuazione delle attivita' connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'art. 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso societa' che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing. I termini di cui al comma 1 sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi». Il comma 1 dell'art. 4, seppur con le eccezioni di cui ai commi 3 e 3-sexies, impone, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali di dismettere le societa' partecipate, determinando un sostanziale impoverimento in capo ad enti quali le regioni. I profili di illegittimita' risiedono prima facie nella contrarieta' di parte del comma 1 dell'art. 4 con lo spirito del titolo V, II parte della Costituzione e con l'assetto delle competenze ivi fissato, informato alla valorizzazione dell'autonomia degli enti locali, che alla luce della normativa impugnata, sono di fatto spogliati degli strumenti e dei margini di operativita' che dovrebbero loro spettare. Vengono meno del tutto i principi di autonomia ed autarchia, consacrati anche in ambito sovranazionale - si pensi all'art. 5 TUE (ex art. 5 TCE) che fissa il principio di auto-organizzazione dell'ente locale - che spettano alle regioni in sede di determinazione delle proprie scelte. Il comma 1 dell'art. 4, nonostante l'introduzione di ipotesi di ammissibilita', come si e' visto di cui ai commi 3 e 3-sexies, incide sensibilmente sul potere di auto-organizzazione degli enti territoriali (e delle regioni in particolare), comprimendo margini di autonomia costituzionalmente garantiti. Tale disciplina costringe anche la Regione Puglia ad adeguarsi a «tappe forzate» - scioglimento (31 dicembre 2013) o all'alienazione (30 giugno 2013) delle sue societa' - al presunto nuovo «principio fondamentale per lo sviluppo economico», ledendo la sua potesta' legislativa, che a norma dell'art. 117, comma primo della Costituzione deve essere esercitata «nel rispetto della Costituzione» e, quindi, nel rispetto del regime delle competenze di cui ai commi 2 , 3 e 4 dell'art. 117 Cost. A cio' si aggiunga il carattere prescrittivo e sanzionatorio di cui al comma 2 dell'art. 4 che prevede che laddove non si proceda con scioglimento o alienazione le societa' regionali non potranno fruire del rinnovo degli affidamenti. Oggetto della norma, cosi' come espressamente affermato dal comma 3, sono tutti i servizi che non rientrano tra i servizi di interesse generate (SIG), quindi, da una lettura semantica della norma, sembrerebbe che non siano oggetto della disposizione ne' i servizi di interesse economico generale (SIEG), ne' i servizi non economici di interesse generate (SNEIG). I SIG, in quanto portatori di interessi generali, si articolano tra competenze europee, nazionali e regionali. Al contrario, i servizi pubblici privi sia di interesse generate che di rilevanza economica, prestati da societa' controllate direttamente o indirettamente dalla regione, sono governati e gestiti, ai sensi dei commi 1, 4, 6 dell'art. 117 Cost. e degli artt. 118 e 119 Cost. L'assenza dell'interesse generate e della dimensione economica del servizio collocano tali societa' nell'alveo legislativo regionale, sia dal punto di vista organizzativo, che gestionale-finanziario. Il comma 1 dell'art. 4 lede altresi' il principio costituzionale di tutela della proprieta' pubblica di cui all'art. 42 Cost., laddove impone l'alienazione o in alternativa la liquidazione di societa' regionali, ed in senso piu' generale, il principio autonomistico di cui agli artt. 5 e 114 Cost. Altra norma che incide sulle prerogative regionali e' il comma 8 dell'art. 4, che dispone: «A...

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