n. 170 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 ottobre 2012 -

Ricorso della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avvocati Beatrice Fiandaca e Marina Valli, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione Siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale che si allega. Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, piazza Colonna, 370 presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» come convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - S.O. - n. 189 del 14 agosto 2012, con riferimento a: art. 4, comma 3-sexies nelle parti in cui dispone «previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94» e «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi» per violazione degli artt. 14, lett. o) e p), 15 e 20 dello statuto nonche' dell'art. 118, comma 1 e 2 con riferimento all'art. 10 della L.C. n. 3/2001;

art. 16, comma 3 per violazione dell'art. 36 dello statuto e delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria, in particolare dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965, nonche' dell'art. 43 dello Statuto. F a t t o Il d.-l. n. 95/2012, disponendo in materia di c.d. spending review, reca una serie di norme di vario contenuto volte a ridurre la spesa pubblica attraverso misure che razionalizzano l'organizzazione e il funzionamento degli apparati. Tra queste 1'art. 4 rubricato «riduzioni di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di societa' pubbliche» che, in mancanza di una qualunque clausola di salvaguardia, deve ritenersi applicabile anche alla Regione Siciliana, al comma 3-sexies dispone che: «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle societa' controllate. Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e prevedono l'individuazione delle attivita' connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'art. 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso societa' che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing. I termini di cui al comma 1 sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi». Il successivo art. 16 in materia di «riduzione della spesa degli enti territoriali» si occupa espressamente delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nel comma 3 che recita: «Con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre...

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