n. 169 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 ottobre 2012 -

Ricorso della Regione Calabria (P.I. e cod. fisc.: 02205340793), in persona del Presidente della Giunta regionale e legale rappresentante in carica, Giuseppe Scopelliti, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 437 del 5 ottobre 2012, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Paolo Filippo Arillotta, (cod. fisc. RLLPFL58R31H224N, PEC: avvocaturaregionale©pec.regione.calabria.it,) e dall'avv. Enrico Ventrice (cod. fisc.: VNTNCF64E19F537S, PEC: enricoventrice@legpec.it;), in virtu' di procura speciale rilasciata a margine, con domicilio eletto in Roma, presso l'avv. Graziano Pungi, via Ottaviano n. 9;

comunicazioni via fax al n. 0961-774317. Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri in carica - Roma. Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 17, rubricato «Riordino delle province e loro funzioni» del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 189 del 14 agosto 2012, nelle parti di seguito indicate e per le violazioni delle norme costituzionali appresso specificate. Si premette:

  1. Nel 1861, all'atto dell'unificazione del Regno d'Italia, le province italiane erano 59;

esse hanno avuto un primo aumento con l'annessione del Veneto con la III guerra d'indipendenza, del Lazio e con le conquiste successive alla prima guerra mondiale;

sotto il regime fascista, in tempo di pace, esse erano arrivate al numero di 95 e divennero 98 con l'annessione dei territori occupati in Croazia e Slovenia durante la II guerra mondiale. B) Il numero delle province italiane si e' poi ristretto al termine dell'ultima guerra, a seguito della restituzione di territori occupati alla Iugoslavia. C) Oggi le province italiane sono territorialmente 110, cui corrispondono 107 Amministrazioni Provinciali elettive, con un trend costantemente ascendente dal secondo dopoguerra, che e' espressione della sempre maggiore esigenza - costituzionalmente garantite - di partecipazione alle scelte pubbliche, mediante un livello di Governo prossimo ai cittadini. D) Per la prima volta a far data dall'unita' d'Italia, anzi dall'entrata in vigore dello Statuto albertino, il decreto-legge impugnato potrebbe produrre la riduzione rilevantissima degli Enti provinciali, in tempo di pace, con decisione verticistica, senza previa consultazione dei cittadini interessati (consultazione di cui hanno potuto godere i cittadini della Sardegna, che a seguito dei risultati dal recente referendum regionale, sta studiando una riforma complessiva degli enti provinciali). E) L'art. 17 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135, prefigura la soppressione di un gran numero di province, che anche in questo caso integra una sorta di percorso di guerra: approvazione ed emanazione del decreto-legge che impone il «riordino»;

un atto amministrativo adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, delinea i requisiti minimi per il «riordino», da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente;

il consiglio delle autonomie locali approva una ipotesi di «riordino» delle province ubicate nella regione, entro settanta giorni dalla pubblicazione di tale atto amministrativo, e la trasmette alla regione il giorno successivo;

ciascuna regione trasmette al Governo una proposta di «riordino», entro venti giorni dalla ricezione dell'atto del consiglio delle autonomie locali;

un «atto legislativo» di iniziativa governativa procede al riordino delle province, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. F) Il presente ricorso si basa ovviamente sulla posizione costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali nella carta entrata in vigore il 1° gennaio 1948 con le successive modificazioni e integrazioni, ma non appare inopportuno ricordare che gia' nello Statuto del Regno di Sardegna, che ha poi regolato anche le istituzioni del Regno d'Italia, le province godevano di dignita' costituzionale, all'art. 74: «Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolati dalla legge». L'impugnazione della Regione Calabria e' qui proposta avverso l'art. 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata il 14 agosto 2012, limitatamente ai commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, anche in virtu' della deliberazione del Consiglio delle autonomie locali, che in data 1° ottobre 2012, ha fatto espressa richiesta di impugnazione. Le norme impugnate sono illegittime e violano la sfera di competenza della Regione, nonche' gli ambiti di autonomia garantiti dalla Costituzione agli enti locali e ai cittadini calabresi, le cui istanze la Regione intende rappresentare, in relazione alle illegittime modifiche al sistema degli enti locali in ambito regionale, per i seguenti M O T I V I 1. - Violazione degli artt. 77 e 114 Cost., sotto il profilo dell'illegittimo utilizzo della decretazione d'urgenza per comprimere il sistema delle autonomie locali e della abusiva intromissione nella sfera di autonomia garantita dall'art. 114 Cost. I commi impugnati dell'art. 17, rubricato «Riordino delle province e loro funzioni», con la dichiarata finalita' di «contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio» (comma 1) dispongono che «Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei ministri determina, con apposita deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell'interno e della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il riordino delle province sulla base di requisiti minimi, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia» (comma 2);

si prevede inoltre che «Il Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a statuto ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regioni ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della deliberazione di cui al comma 2, nel rispetto della continuita' territoriale della provincia, approva una ipotesi di riordino relativa alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione e la invia alla regione medesima entro il giorno successivo. Entro venti giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di riordino o, comunque, anche in mancanza della trasmissione, trascorsi novantadue giorni dalla citata data di pubblicazione, ciascuna regione trasmette al Governo, ai fini di cui al comma 4, una proposta di riordino delle province ubicate nel proprio territorio, formulata sulla base dell'ipotesi di cui al primo periodo» (comma 3);

infine «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con...

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