n. 168 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 ottobre 2012 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi, 12 contro la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 15, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 16 agosto 2012, n. 33, S.O. n. 22, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attivita' commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010)», in relazione: al suo art. 15, comma 1, lettera a);

al suo articolo 15, comma 1, lettera c);

al suo art. 15, comma 1, lettera d);

al suo art. 18, comma 1, lettera a);

al suo art. 18, comma 1, lettera d). La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 2012, emanata in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 - che reca le «Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» - introduce, tra l'altro, modifiche alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 («Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria») e ad altre leggi regionali in materia venatoria, con il dichiarato scopo di uno loro adeguamento alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici a alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. In questo contesto, l'art. 15 della legge, rubricato «Modifiche alla legge regionale n. 14/2007», stabilisce quanto segue: al comma 1, lett. a): «dopo il comma 4 dell'art. 6 e' inserito il seguente: "4-bis. Per le finalita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera g), la Giunta regionale, entro trenta giorni antecedenti l'inizio dell'annata venatoria, previo parere del Comitato faunistico regionale di cui all'art. 6 della legge regionale n. 6/2008, sentite le Province e gli enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza, adotta il provvedimento di deroga. I provvedimenti di deroga sono rilasciati per le finalita' di cui all'art. 5, comma 1."»;

al comma 1, lett. c): «c) il comma 7 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente: "7. La Giunta regionale verifica l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe e rilascia i provvedimenti di deroga, sentito il Comitato faunistico regionale. Nel caso in cui il relativo parere non venga rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta si prescinde dallo stesso."»;

al comma 1, lett. d): «il comma 8 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente: "8. Le deroghe per le finalita' di cui all'art. 5, comma 1, lettere c), d), f) e g), non possono essere attivate per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica, durante il periodo di nidificazione degli uccelli o durante la fase di migrazione per ritorno degli stessi al luogo di nidificazione, fatta salva l'attivita' di controllo di specie alloctone."». L'art. 18 della legge, rubricato «Modifiche alla legge regionale n. 6/2008, alla legge regionale n. 26/2002 e alla legge regionale n. 56/1986 in materia venatoria», introduce, tra le altre, le seguenti modifiche alla legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 2008: comma 1, lett. a): «dopo l'art. 8-bis e' inserito il seguente: "Art. 8-ter selvaggina pronta caccia 1. La Regione promuove e finanzia progetti mirati alla ricostituzione delle popolazioni selvatiche. Nelle more dell'approvazione del Piano faunistico venatorio regionale, sono ammesse immissioni di fauna 'pronta caccia' sul territorio regionale. 2. Fanno parte della selvaggina 'pronta caccia' le seguenti specie di uccelli: quaglia, fagiano e starna quando nate e cresciute negli allevamenti di cui all'art. 17...

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