N. 166 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 ottobre 2012

P.Q.M.

Si chiede che codesta ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi gli articoli 2 comma 4, 4 commi 3 e 5, della L. 9 agosto 2012 n. 27, per le motivazioni indicate nel ricorso, con le conseguenti statuizioni.

Con l'originale notificato del ricorso si depositera' estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data 4 ottobre 2012 con l'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni.

Roma, 11 ottobre 2012

L'Avvocato dello Stato: Fedeli

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12, ricorrente, contro la Regione Campania, in persona del Presidente della Regione pro-tempore, con sede legale in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, intimata, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli 2 comma 2, 4 commi 3 e 5, della Legge regionale 9 agosto 2012 n. 27, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 4 ottobre 2012 e sulla base di quanto specificato nell'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni.

Sul B.U.R. della Regione Campania n. 52 del 13 agosto 2012 e' stata pubblicata la Legge n. 27 del 9 agosto 2012 recante 'Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale'.

Il Governo ritiene che gli articoli 2 comma 4, 4 commi 3 e 5, della suddetta Legge Regionale siano costituzionalmente illegittimi per i seguenti Motivi

1) Illegittimita' dell'art. 2 comma 4, della Legge regionale n.

27/2012 per violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3, nonche' dell'art. 120 della Costituzione.

L'articolo 2 comma 4, della Legge n. 27/2012, nel sostituire il comma 1 dell'articolo 44 della Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, prevede, con riferimento all'anno 2012, una riduzione delle risorse gia' destinate alla copertura dell'ammortamento del debito sanitario pregresso al 31 dicembre 2005.

Occorre premettere che la Legge regionale n. 5/2007 prevede, all'articolo 2, comma 1, che 'Al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato, ai sensi dell'articolo 1, commma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005 la Regione destina un'entrata finalizzata pari a 38 milioni di euro a decorrere dal 2008 e per trent'anni, a valere sulle entrate del titolo I del bilancio regionale'.

La richiamata Legge regionale n. 1/2012 ha poi disposto, all'articolo 44, comma 1, che 'L'entrata finalizzata di 38 milioni di euro a valere sulle entrate del titolo I del bilancio regionale, di cui all'articolo 2 della Legge regionale 4 aprile 2007, n. 5 (Norme per la copertura del disavanzo sanitario dell'esercizio 2006 ed altre disposizioni urgenti ai fini dell'accordo tra la Regione e lo Stato per il rientro del disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione del servizio sanitario regionale), che la Regione, in conformita' agli impegni finanziari previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge finanziaria 2005), ha destinato a decorrere dal 2008 e per trenta anni alla copertura dell'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005 non cartolarizzato, e' incrementata per le medesime finalita' fino ad un massimo di euro 53.700.000,00 per l'esercizio 2012, e fino ad un massimo di euro 55.500.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2013 al 2037'.

Tale disposizione, come detto, e' stata da ultimo sostituita dall'articolo 2, comma 4, della Legge ora in esame, nel modo seguente: 'L'entrata finalizzata di 38 milioni di euro a valere sulle entrate del titolo I del bilancio regionale, di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 5 (Norme per la copertura del disavanzo sanitario dell'esercizio 2006 ed altre disposizioni urgenti ai fini dell'accordo tra la Regione e lo Stato per il rientro del disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione del servizio sanitario regionale), che la Regione, in conformita' agli impegni finanziari previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005), ha destinato a decorrere dal 2008 e per trent'anni alla copertura dell'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005 non cartolarizzato, e' incrementata per le medesime finalita' fino ad un massimo di euro 55.500.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2013 al 2037, per l'anno 2012 l'entrata di euro 15.700.000,00, gia' finalizzata alla copertura dell'ammortamento del debito sanitario pregresso al 31 dicembre 2005, non cartolarizzato, e' rifinalizzata al finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche a valere sulla UPB 1.82.227'.

La disposizione impugnata, pertanto, ha ridotto l'ammontare delle risorse destinate, per l'anno 2012, all'ammortamento del debito sanitario pregresso al 31 dicembre 2005, destinando una parte delle stesse al finanziamento dei mutui...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT