N. 162 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 ottobre 2012

Ricorso della Regione Lombardia (C.F. 80050050154), in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., on. Roberto Formigoni, autorizzato con delibera di Giunta Regionale n. IX/4178 del 12.10.2012 (doc. 1), rappresentata e difesa dall'avv. prof. Fabio Cintioli (C.F. CNTFBA62M23F158G fabiocintioli@ordineavvocatiroma.org - fax 0668892383), giusta procura speciale a margine del presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Vittoria Colonna n. 32

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore (C.F.

80188230587), domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, piazza Colonna n. 370 per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 16, commi 1 e 2, del d.l. 6 luglio 2012, n.

95, recante 'Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini', convertito, con modificazioni, in 17 agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012 n. 189, per violazione degli articoli 3, 5, 117 e 119 della Costituzione.

Fatto 1. La disposizione qui impugnata e' l'art. 16 del d.1. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in 1. 7 agosto 2012, n.

135, intitolato alle 'Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini' e meglio noto alle cronache come decreto c.d. spending review.

In particolare, il presente ricorso e' proposto da Regione Lombardia nei confronti dei commi 1 e 2 dell'art. 16, i quali, per un verso, sono dedicati al raggiungimento di un contenimento della spesa pubblica mediante rimodulazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno delle Regioni a statuto ordinario e, per altro verso, assumono come parametro e criterio di ripartizione degli oneri tra le varie Regioni la voce costituita dai consumi intermedi.

2. Il comma 1 dell'art. 16 esordisce stabilendo che 'Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono, anche mediante riduzione delle spese per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione'.

Dopo aver enunciato la volonta' di pervenire ad un risultato positivo in termini di finanza pubblica, come si vede il legislatore pone l'accento sulla riduzione delle spese per i consumi intermedi.

Il comma 2 prosegue individuando la misura del risparmio perseguito e la rimodulazione del patto di stabilita': 'Gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015'.

Quindi, la disposizione si occupa del modo in cui questo sacrificio finanziario debba esser sostenuto dalle Regioni e qui torna, quale parametro cruciale, il riferimento ai consumi intermedi.

'L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna regione e' determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trenta e di Balzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per fanno 2011, dal SIOPE'.

3. Il riparto, in definitiva, e' affidato alla decisione della Conferenza, la quale (cosi' assume implicitamente ma univocamente la norrna anche alla luce del suo modo di operare) dovrebbe deliberare all'unanimita'. In mancanza di una delibera della Conferenza, la ripartizione e' effettuata mediante decreto ministetiale in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi.

Come ben si comprende, il criterio dei consumi intermedi e' comunque decisivo.

In sede di Conferenza, esso consentira' alle Regioni che avessero dei livelli di consumi intermedi tendenzialmente piu' bassi di pretendere una quota corrispondentemente marginale della riduzione dei trasferimenti e di far valere, conseguentemente, una posizione di forza nel dialogo istituzionale...

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