N. 160 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 ottobre 2012

Ricorso della Regione autonoma della Sardegna (cod. fisc.

80002870923), in persona del Presidente pro-tempore dott. Ugo Cappellacci, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, dagli avv.ti Tiziana Ledda (cod. fisc.:

LDDTZN52T59B354Q; fax: 070.6062418; posta elettronica certificata:

tledda@pec.regione.sardegna.it) e prof. Massimo Luciani (cod. fisc.:

LCNMSM52L23F1501G; fax: 06.90236029; posta elettronica certificata:

massimoluciani@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in 00153 Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 9, 15, 16, 17, 18, 19 e 24-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, pubblicato in G.U. 6 luglio 2012, n. 156, S.O., convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata in G.U. 14 agosto 2012, n. 189, S.O.

Fatto 1. Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, pubblicato in G.U. 6 luglio 2012, n. 156, S.O., convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata in G.U. 14 agosto 2012, n. 189, S.O., recante 'Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario', e' intervenuto in una vasta pluralita' di materie, che - per citare solo alcuni degli esempi che qui interessano direttamente - vanno dall'organizzazione delle societa' strumentali della pubblica Amministrazione (art. 4) all'affidamento dei servizi pubblici locali (ancora art. 4); dal trattamento del personale impiegato al servizio della P.A. (art. 5) ai trasporti pubblici (art. 6); dalle misure per la riduzione della spesa pubblica (artt. 15 e 16) alla ristrutturazione del sistema degli Enti locali (artt. 17, 18 e 19).

E' agevole constatare che alla realizzazione del vasto programma delineato da tale decreto-legge sono state chiamate anche le autonomie territoriali. Non e' giustificabile, pero', che per alcuni significativi profili il concorso di tali autonomie (in particolare di quelle regionali, e ancor piu' in particolare della Regione Sardegna) sia stato strutturato in forme e con contenuti del tutto illegittimi.

Specificamente illegittimi, e violativi delle attribuzioni della ricorrente, sono, nelle parti che appresso si identificheranno specificamente, gli articoli 4, 5, 6, 9, 15, 16, 17, 18, 19 e 24-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135. Essi debbono essere pertanto dichiarati costituzionalmente illegittimi per i seguenti motivi di Diritto Premessa. In via del tutto preliminare, al fine di agevolare lo svolgimento delle ulteriori argomentazioni senza dover tediare codesta Ecc.ma Corte costituzionale con inutili ripetizioni, si osserva che varra' di qui in avanti la precisazione che gli articoli della Costituzione che riconoscono attribuzioni costituzionali alle Regioni ordinarie sono richiamati ai sensi dell'art. 10 della legge Cost. n. 3 del 2001, che estende alle Regioni a statuto speciale le disposizioni di maggior favore previste per le Regioni ordinarie nelle more della revisione dei loro statuti.

Ancora in via preliminare, e' opportuno precisare che la ricorrente non ignora la particolare congiuntura del ciclo economico ne' la situazione economico-finanziaria in cui versa la Repubblica.

Questi fattori, del resto, sono invocati dall'atto impugnato al fine di giustificare l'impiego della decretazione d'urgenza ai sensi dell'art. 77 Cost. Si legge, infatti, nel preambolo del decreto-legge n. 95 del 2012 quanto segue: 'Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni, nell'ambito dell'azione del Governo volta all'analisi ed alla revisione della spesa pubblica, per la razionalizzazione della stessa, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi, garantendo al contempo l 'invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' per garantire il contenimento e la stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicita' dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici' [...].

La Regione Sardegna non intende certo sottrarsi al contributo che tutti gli enti territoriali, ivi comprese le Regioni autonome, debbono assumersi per migliorare lo stato della finanza pubblica.

Nondimeno, la situazione economico-finanziaria generale non puo' certo costringere la ricorrente a rinunciare a difendere le proprie attribuzioni costituzionali e statutarie, violate dallo Stato con l'impugnato decreto, ne' puo' essere tollerato che lo Stato, invocando la necessita' di agire per affrontare la crisi economica, rompa l'ordine costituzionale, violando principi e disposizioni della Costituzione e dello Statuto d'autonomia.

La stessa recentissima giurisprudenza costituzionale ha affermato che 'Le norme costituzionali [...] non attribuiscono allo Stato il potere di derogare al riparto delle competenze fissato dal Titolo V della Parte II della Costituzione, neppure in situazioni eccezionali.

In particolare, il principio salus rei publicae suprema lex esto non puo' essere invocato al fine di sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali stabilite dalla Costituzione. Lo Stato, pertanto, deve affrontare l'emergenza finanziaria predisponendo rimedi che siano consentiti dall'ordinamento costituzionale' (sent. n. 151 del 2012).

Del resto, si deve notare che lo stesso legislatore statale, proprio con il decreto-legge n. 95 del 2012, ha inteso rimodulare l'impegno al miglioramento dei conti pubblici, tanto che (lo si legge gia' nel preambolo), ha ritenuto 'di sospendere l'incremento dell'imposta sul valore aggiunto, gia' disposto dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' di garantire le necessarie risorse per la prosecuzione di interventi indifferibili'.

  1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, per violazione degli artt. 3, 4, 7 e 8 della legge Cost. n. 3 del 1948, recante Statuto speciale per la Sardegna, 3, 75, 117, 119 e 136 Cost.

    L'art. 4 del decreto-legge n. 95 del 2012 disciplina la riduzione di spese, la messa in liquidazione e la privatizzazione di societa' pubbliche.

    In particolare, il comma 1 prevede che 'Nei confronti delle societa' controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:

    a) allo scioglimento della societa' entro il 31 dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della societa' sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;

    b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante'.

    Il successivo comma 2 precisa che, 'ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette societa' non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, ne' possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi gia' prestati dalle societa', ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale'.

    Il comma 5, poi, prevede che, 'fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre societa' a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione e' determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovra' assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le societa' a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della societa' controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa societa' controllante per le societa' a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attivita' di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto'.

    Il comma 8, infine...

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