N. 152 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 ottobre 2012

Ricorso della Provincia autonoma di Trento (cod. fisc.

00337460224), in persona del Presidente della Giunta provinciale pro-tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale 21 settembre 2012, n. 1970 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 27776 del 25 settembre 2012 (doc. 2), rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale rogante della Provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (cod. fisc.

FLCGDM45C06L736E) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (cod. fisc.

PDRNCL56R01G428C) dell'Avvocatura della Provincia di Trento e dall'avv. Luigi Manzi (cod. fisc. MNZLGU34E15H501Y) di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via Confalonieri, n. 5,

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale:

dell'art. 16, comma 10-bis;

dell'art. 17-ter, comma 5;

dell'art. 37, commi da 4 a 8;

dell'art. 69, comma 3-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Misure urgenti per la crescita del Paese, come convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

187 dell'11 agosto 2012, suppl. ord. n. 171, per violazione:

degli articoli 8, nn. 3), 5), 6), 10), 13), 15), 17), 18), 21) e 24); 9, nn. 9) e 10);

12, 13, 14 e 16 dello Statuto speciale;

del Titolo VI dello Statuto speciale, e in particolare degli articoli 79, 80 e 81;

degli articoli 103, 104 e 107 del medesimo Statuto speciale;

delle relative norme di attuazione, tra le quali il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, il d.P.R. 115/1973, il d.P.R. 381/1974, il d.P.R.

235/1977, il d.lgs. n. 526/1987;

degli artt. 117 e 118 Cost., in combinato disposto con l'art.

10 legge cost. 3/2001;

del principio di leale collaborazione e dell'art. 1 legge 443/2001:

dei principi di ragionevolezza e di certezza del diritto, nei modi e per i profili di seguito illustrati.

Fatto Il d.l. n. 83/2012 contiene un complesso di nonne denominato Misure urgenti per la crescita del Paese.

Viene qui in rilievo, innanzitutto, il Titolo I, che si riferisce a Misure urgenti per le infrastrutture, l'edilizia ed i trasporti. In esso e' infatti compreso l'art. 16, recante Disposizioni urgenti per la continuita' dei servizi di trasporto, il cui comma 10-bis regola 'l'approvazione in tempi certi del progetto definitivo del prolungamento a nord dell'autostrada A31'. Nel Titolo I rientra inoltre l'art. 17-ter, Legislazione regionale, inserito nel capo IV-bis, Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilita' mediante veicoli a basse emissioni complessive. Il comma 5 dell'art.

17-ter stabilisce l'applicazione delle disposizioni del capo IV-bis fino alla data di entrata in vigore delle norme regionali.

Viene poi in rilievo il Titolo III, dedicato a Misure urgenti per lo sviluppo economico, ed in particolare il capo IV di esso, intitolato Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico, che contiene l'art. 37, recante Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico. I commi da 4 a 8 di esso regolano l'affidamento delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico.

Infine, il Titolo IV contiene Disposizioni finanziarie e l'art.

69, co. 3-bis, si occupa specificamente della remunerazione degli incarichi conferiti all'interno delle comunita' di valle.

Come subito si illustrera', le disposizioni indicate risultano lesive delle prerogative costituzionali della Provincia autonoma di Trento e costituzionalmente illegittime per le seguenti ragioni di Diritto

1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 10-bis.

L'art, 16, co. 10-bis, d.l. 83/2012 dispone quanto segue:

'Al fine di garantire l'approvazione in tempi certi del progetto definitivo del prolungamento a nord dell'autostrada A31, gia' compresa nelle Reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), secondo le procedure di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e alla relativa normativa di attuazione, l'intesa generale quadro prevista dall'art.

161, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, deve essere raggiunta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto'.

La disposizione contiene, come si illustrera', talune ambiguita'.

Nell'insieme, tuttavia, non appare dubbio che essa rappresenta un ulteriore tentativo dello Stato di procedere alla realizzazione del tratto autostradale 'Valdastico nord' contro la volonta' costituzionalmente richiesta - della Provincia autonoma di Trento.

E' infatti la terza volta che la Provincia di Trento si vede costretta ad adire codesta Corte per contestare atti o norme relativi a tale opera. Converra' dunque, in primo luogo, fare il punto sulla situazione giuridica dell'opera, in relazione al profilo che qui interessa.

  1. I conflitti del 2010, la sent. 62/2011 e la pacifica necessita' dell'intesa.

    Nel 2010 la Provincia autonoma di Trento ha proposto due conflitti di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. Con il primo di essi (rubricato con il n. 5/2010) la Provincia chiedeva alla Corte di dichiarare che non spetta allo Stato di modificare, senza la previa intesa con la ricorrente, il periodo di durata delle concessioni autostradali che incidono sul territorio della Provincia stessa. Gli atti impugnati erano alcune convenzioni tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Padova s.p.a., il parere CIPE ed il bando di gara per l'appalto dei servizi di ingegneria finalizzati alla realizzazione dell'autostrada A/31 Trento-Rovigo, tronco TrentoValdastico-Piovene Rocchetto.

    Con il secondo conflitto (n. 6/2010), la Provincia chiedeva alla Corte costituzionale di dichiarare che non spetta allo Stato individuare ed inserire - senza la previa intesa con la ricorrente la progettazione e la realizzazione del tronco Trento-Piovene Rocchette dell'autostrada A/31 nel Programma Infrastrutture Strategiche di cui all'art. 1, comma 1, legge 443/2001.

    Corrispondentemente, la ricorrente Provincia chiedeva l'annullamento del 'Programma Infrastrutture Strategiche, predisposto nel luglio 2009 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inserito nel 7° Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, ed in particolare: della Tabella 11 allegata a tale Programma e 'degli altri punti del Programma stesso, dai quali discenda che l'autostrada Trento-Piovene Rocchette e' (o sarebbe) inclusa nella legge obiettivo e nei corridoi comunitari e pertanto inserita nell'elenco delle grandi opere per le quali si applicano le disposizioni della [...] legge n. 443 del 2001'; della delibera CIPE 26 giugno 2009, n. 51, della delibera CIPE 15 luglio 2009, n. 52, e del parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 27 gennaio 2010.

    Entrambi i ricorsi, dunque, attenevano - come riporta la stessa sentenza 62/2011 - 'alla progettazione e alla realizzazione del tronco Trento-Valdastico-Piovene Rocchette (cosiddetto Valdastico Nord) dell'autostrada A/31', e in entrambi i giudizi la Provincia autonoma ricorrente si doleva 'del suo mancato coinvolgimento nella fase di individuazione e progettazione dell'opera'.

    La controversia si concluse allora con 'la cessazione della materia del contendere, con riferimento ad entrambi i ricorsi'.

    Infatti, come cedesta ecc.ma Corte rilevo' nella decisione n.

    62/2011, 'nel Programma Infrastrutture Strategiche, 8° Allegato Infrastrutture, del settembre 2010, il Governo ha condiviso la fondatezza della pretesa della Provincia di Trento che l'autostrada in contestazione fosse realizzata solo a seguito di intesa tra Stato e Provincia autonoma' (enfasi aggiunta), aggiungendo che 'tale riconoscimento emerge dalla dichiarazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale 'si precisa che per la realizzazione della Valdastico Nord A31 e nel rispetto dello Statuto speciale della Provincia, deve essere raggiunta l'intesa della Provincia nel rispetto altresi' della legge 21 dicembre 2001 n. 443 e della vigente normativa in materia di infrastrutture strategiche' (punto 7; enfasi aggiunta).

    La Corte, nell'accogliere la richiesta di cessazione della materia del contendere riguardo al secondo ricorso, preciso' inoltre 'che l'ampia formula impiegata nella dichiarazione sopra riportata si estende anche al profilo di illegittimita' denunciato con il primo ricorso, giacche' si invoca il rispetto innanzitutto dello Statuto speciale e 'altresi'' della legge n. 443 del 2001'.

    In sintesi, la Corte considero' che 'lo Stato ha dichiarato, per mezzo del Ministero delle infrastrutture, in un documento ufficiale, che l'autostrada in questione non puo' essere realizzata senza previa intesa, sia in quanto l'opera e' inserita nel Programma Infrastrutture Strategiche (per il quale l'intesa stessa e' prescritta dall'art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001), sia, piu' in generale, per il rispetto dovuto allo Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol ed alle sue norme di attuazione', e che, di conseguenza, 'nessun organo o soggetto riconducibile allo Stato - e quindi la stessa ANAS - puo' procedere alla realizzazione dell'opera suddetta senza acquisire preventivamente l'intesa della Provincia autonoma di Trento' (enfasi aggiunta).

    La Corte preciso' ancora che 'non sono richieste due intese, ma che la medesima intesa e' necessaria a doppio titolo, sia per effetto della norma di attuazione citata sia per effetto dell'art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001', e che 'entrambe queste fonti di garanzia dell'autonomia provinciale sono contemplate nella dichiarazione governativa prima riportata e non residua pertanto alcuna possibilita' che si possa procedere alla realizzazione dell'opera, senza l'esperimento della prescritta forma specifica di leale collaborazione'. La Corte aggiunse che 'l'autostrada di cui si controverte e' la medesima, oggetto sia delle convenzioni tra ANAS e societa'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT