N. 155 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 ottobre 2012

P.Q.M.

Chiede voglia codesta Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 16, commi 3 e 4;

dell'articolo 24-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, come convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, nelle parti, nei termini e sotto i profili esposti nel presente ricorso.

Trento-Padova-Roma, 12 ottobre 2012

Prof. avv. Falcon - Avv. Manzi Allegati:

1) Deliberazione della Giunta regionale n. 190 del 18 settembre 2012.

2) Delibera di ratifica del Consiglio regionale 9 ottobre 2012, n. 26.

3) Procura speciale n. rep, 5655 del 28 settembre 2012.

Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige/Autonome Region Trentino-Sudtirol (cod. fiscale 80003690221), in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 190 del 18 settembre 2012 (doc. 1) e con delibera di ratifica del Consiglio regionale n. 26 del 9 ottobre 2012 (doc. 2), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 5655 del 28 settembre 2012 (doc. 3), rogata dall'avv. Edith Engl, Ufficiale rogante della Regione, dal prof. avv. Giandomenico Falcon di Padova (cod. fisc.

FLCGDM45C06L736E) e dall'avv. Luigi Manzi di Roma (cod. fisc.

MNZLGU34E15H501Y), con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, 5.

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 16, commi 3 e 4;

dell'articolo 24-bis, nella parte in cui prevede l'applicazione della predetta disposizione, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, come convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, suppl.

ord. n. 173.

Per violazione:

del Titolo VI dello Statuto speciale, e in particolare degli articoli 69 e 79; degli articoli 103, 104 e 107 del medesimo Statuto speciale;

dell'art. 2, comma 108, legge n. 191/2009;

nelle parti, nei modi e per i profili di seguito illustrati.

Fatto Il d.l. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. spending review 2), contiene norme volte a ridurre la spesa pubblica.

Viene qui in considerazione il Titolo IV, Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali, che comprende diverse disposizioni, fra le quali qui rileva l'art. 16, Riduzione della spesa degli enti territoriali. Infine, viene in considerazione l'art.

24-bis, che detta una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali, precisando, pero', che resta fermo 'il contributo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'azione di risanamento cosi' come determinata dagli articoli 15 e 16, comma 3'.

Ad avviso della Regione Trentino-Alto Adige, tali norme risultano lesive delle prerogative costituzionali e costituzionalmente illegittime per le seguenti ragioni di Diritto 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 3.

L'art. 16, comma 1, dispone che, 'ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono, anche mediante riduzione delle spese per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica'.

Il comma 3 statuisce che, 'con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di curo per l'anno 2014 e 1.575 milioni di curo a decorrere dall'anno 2015'. La disposizione aggiunge che, 'fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012'.

E' ancora previsto che in caso di mancato accordo...

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