N. 145 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 ottobre 2012

Ricorso della Regione Lazio, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 212 (Codice fiscale n. 80143490581), in persona della Presidente pro tempore, Renata Polverini, rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 465 del 26.9.2012, dal prof.

Avv. Renato Marini (Codice fiscale MRNRNT70A20H501W; PEC:

renatomarini@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha eletto domicilio;

-ricorrenteContro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi,

Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

-resistentePer la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante 'Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza del servizi ai cittadini', convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 14.08.2012, limitatamente agli articoli 4, 9, 17, 18 e 19.

Fatto 1. Con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. 'Spending review'), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il legislatore ha introdotto disposizioni urgenti finalizzate a 'razionalizzare la spesa pubblica attraverso la riduzione delle spese per beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai cittadini', con l'obiettivo di stimolare la crescita e la competitivita' del nostro Paese.

  1. Gia' nell'immediatezza della sua pubblicazione, il decreto-legge in questa sede gravato ha destato diversi dubbi di legittimita' costituzionale, puntualmente evidenziati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome all'esito della seduta del 25.7.2012 (cfr. parere, doc. 2), la quale non ha mancato di rilevare l'idoneita' di molte delle disposizioni in esso contenute ad incidere indebitamente su ambiti materiali sottratti, a livello costituzionale, al potere normativo statale.

  2. Sebbene taluni dei rilievi formulati dalla Conferenza siano stati recepiti in sede di conversione, il decreto-legge n. 95 del 2012 continua, tuttavia, a presentare numerosi profili di incostituzionalita'. 11 riferimento e', in particolare, agli articoli 4, 9, 17, 18 e 19: previsioni che risultano, come si chiarira' di qui a breve, lesive della sfera di competenza costituzionalmente garantita in capo alla Regione ricorrente.

  3. Per quanto concerne l'art. 4, rubricato 'Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di societa' pubbliche', esso detta una disciplina che interviene in via diretta ed immediata su aspetti organizzativi e di funzionamento amministrativo regionale.

    Scendendo nel dettaglio, il comma 1, di tale articolo, impone alla Regione ricorrente l'obbligo di procedere allo scioglimento o, in alternativa, alla privatizzazione delle societa' dalla stessa 'controllate direttamente o indirettamente', le quali abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi in favore della p.a. superiore al 90 per cento dell'intero fatturato. Il comma 3-sexies prevede, inoltre, che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la Regione potra' predisporre appositi 'piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle societa' controllate', la cui approvazione e' subordinata al 'previo parere favorevole' del 'Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi', al quale vengono riconosciuti, pertanto, pregnanti poteri decisionali in ordine alle scelte organizzative dell'Ente. Con riferimento, infine, al comma 8, esso limita la possibilita' di procedere all'affidamento diretto dei servizi pubblici locali 'solo a favore di societa' a capitale interamente pubblico [..., a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui'.

  4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e del migliore svolgimento delle funzioni amministrative, l'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, dispone che le Regioni, le Province e i Comuni sopprimano o accorpino, con una riduzione degli oneri finanziari non inferiore al 20%, enti, agenzie e organismi che esercitano funzioni fondamentali di cui all'art. 117, comma 2, lett.

    p) della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a Comuni,

    Province e Citta' Metropolitane ai sensi dell'art. 118 Cost..

    A tal fine il legislatore ha individuato una procedura ad hoc, articolata nei seguenti passaggi:

    i) Ricognizione di tutti gli enti, agenzie e organismi da effettuare con accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo n. 181 del 1997, e sulla base del principio di leale collaborazione (comma 2);

    ii) Individuazione dei criteri e della tempistica necessari a dare attuazione alla disposizione normativa, nonche' definizione delle modalita' di monitoraggio, con previsione di intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, 1. n. 131 del 2003, da adottarsi in sede di Conferenza Unificata (comma 3);

    iii) Soppressione ope legis - laddove le Regioni, le Province e i Comuni non abbiano dato attuazione al dettato normativo entro nove mesi dall'entrata in vigore del decreto - di tutti gli enti, agenzie e organismi, con conseguente nullita' di tutti gli atti successivamente adottati (comma 4).

  5. Al dichiarato intento di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei, l'art.

    17, del decreto oggetto dell'odierno giudizio, dispone un generale 'riordino' di tutte le Province delle Regioni a Statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, nonche' la ridefinizione delle funzioni ad esse spettanti.

    In proposito occorre preliminarmente rilevare che l'art. 17 ha formato oggetto di molteplici modifiche in sede di conversione, tra le quali l'intervenuta sostituzione delle parole 'soppressione' e 'accorpamento' con la meno invasiva locuzione 'riordino' e che, inoltre, il particolare procedimento disciplinato dai commi 3 e 4, di cui si dira' a breve, non puo' dirsi certamente satisfattivo rispetto agli emendamenti presentati sul punto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25.7.2012, (doc. 3), volti a valorizzare il ruolo regionale nella definizione dei meccanismi di riduzione e accorpamento provinciali.

    Cio' precisato, il comma 2, dell'articolo impugnato, attribuisce al Consiglio dei Ministri il potere di procedere, 'con apposita deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell'interno e della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze', al riordino delle Province sulla base di requisiti minimi, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna Provincia.

    Al Consiglio delle autonomie locali di ogni Regione e' riconosciuto il compito di approvare 'un'ipotesi di riordino delle Province ubicate nel territorio della rispettiva Regione', la quale deve essere inviata, entro il giorno successivo alla sua approvazione, alla Regione di riferimento che dovra', a sua volta, trasmetterla al Governo nei successivi venti giorni, onde consentire che si provveda al predetto 'riordino' 'con atto legislativo di iniziativa governativa' (commi 3 e 4).

    A tale riguardo va evidenziato sin d'ora che, sebbene la procedura cosi delineata preveda tempistiche molto stringenti per i Comuni, i Consigli delle autonomie locali e per le Regioni, il legislatore non ha mancato di precisare, tuttavia, che ove le suddette proposte di riordino non pervengano al Governo nei termini previsti dal decreto, il 'riordino' sara' comunque effettuato con normativa statale, previo parere della Conferenza Unificata.

  6. Con riferimento all'art. 18, del decreto-legge impugnato, rubricato 'Istituzione delle Citta' metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio', esso dispone la soppressione delle Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna,

    Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, con contestuale istituzione delle corrispondenti Citta' Metropolitane, a far data dal 1° gennaio 2014.

  7. L'art. 19, del decreto-legge n. 95 del 2012, infine, opera un ampio intervento in materia di organizzazione e funzioni dei Comuni, introducendo diverse modifiche al decreto-legge n. 78 del 2010.

    Piu' in particolare, il comma 1, lett. a), di tale articolo, sostituisce il comma 27, dell'art. 14, del decreto-legge da ultimo citato, con conseguente ridefinizione delle 'funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione'.

    Alla lett. b), il medesimo comma 1 sostituisce, altresi', il comma 28, dell'art. 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, disponendo, con riferimento ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali, mediante unione di comuni o convenzioni di durata triennale.

    Per i Comuni piu' piccoli, con popolazione fino a 1000 abitanti, viene confermato l'obbligo, gia' prescritto dal collima 17, lett. a), dell'art. 16, del decreto-legge n. 138 del 2011, di esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione, tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti.

    La disposizione impugnata aggiunge, infine, che le Regioni, nelle materie di cui all'art. 117, commi 3 e 4, Cost., individuano le dimensioni territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni in forma obbligatoriamente associata, mediante unioni e convenzioni.

  8. Tutto cio' premesso, con il presente ricorso la Regione Lazio, come in epigrafe rappresentata e difesa, impugna il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante 'Disposizioni urgenti per la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT