N. 144 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 ottobre 2012

Ricorso della Regione Valle d'Aosta, con sode in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, C.F. 80002270074, in persona del Presidente pro tempore, Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 1875 del 21 settembre 2012, dall'Avv.

Ulisse Corea del foro di Roma (C.F. CROLSS69T19C352X;

pec:ulissecorea@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha eletto domicilio;

ricorrente;

Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi,

Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12, resistente.

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante 'Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini', convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 14 agosto 2012, limitatamente agli articoli 15, comma 22, 16, commi 3 e 4, e 24-bis.

Fatto 1. Con il d.-l. 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. 'Spending review'), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il legislatore ha introdotto disposizioni urgenti finalizzate a 'razionalizzare la spesa pubblica attraverso la riduzione delle spese per beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai cittadini', con l'obiettivo di stimolare la crescita e la competitivita' del nostro Paese.

  1. Il citato decreto reca, tuttavia, diverse previsioni idonee ad incidere significativamente sull'assetto organizzativo e finanziario della Regione Valle d'Aosta. Si tratta, in particolare, degli articoli 15, comma 22, 16, commi 3 e 4, e 24-bis, oggetto della presente impugnativa, il cui contenuto puo' essere riassunto come di seguito.

  2. Per quanto riguarda l'art. 15, comma 22, esso prevede una riduzione (di 900 milioni di euro per l'anno 2012; 1.800 milioni di euro per l'anno 2013; 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015) del livello del fabbisogno del Servizio Sanitario nazionale e del correlativo finanziamento, stabilendo che le Regioni e le Province autonome partecipino alla suddetta manovra di riduzione 'secondo criteri e modalita'' dalle medesime proposti 'in sede di autocoordinamento', da recepire in sede di intesa sancita in Conferenza permanente, entro limiti temporali precisi. La citata disposizione aggiunge, inoltre, che qualora la 'proposta' relativa all'individuazione dei 'criteri e delle modalita'' non intervenga nei termini di legge, si procedera' comunque - secondo i criteri previsti dalla normativa vigente - a garantire il concorso regionale alla manovra di correzione dei conti.

    Il medesimo comma 22, dispone, con particolare riferimento alle Regioni a Statuto speciale, che tali Enti assicurano il concorso alla suddetta manovra secondo le procedure previste dall'art. 27, della l.

    n. 42 del 2009 (ovvero 'secondo criteri e modalita' stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi [...]), e che fino all'emanazione della normativa di attuazione 'l'importo del concorso e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali'.

  3. Dal canto suo, l'art. 16, comma 3, del decreto oggetto dell'odierno sindacato, stabilisce a carico del bilancio delle Regioni ad autonomia speciale un ulteriore contributo aggiuntivo agli obiettivi di finanza pubblica (per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012; di 1.200 milioni di euro per l'anno 2013; di 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015).

    La disposizione prevede che l'importo del concorso regionale alla manovra 'e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali', sulla base di apposito accordo sancito in sede di Conferenza permanente e recepito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancato accordo, l'accantonamento e' comunque disposto dal MEF entro il 15 ottobre 2012.

  4. Per quanto concerne l'art. 16, comma 4, tale previsione inserisce all'art. 32, della l. n. 183 del 2011, il comma 12-bis, che a sua volta prevede, sempre con riferimento alle Regioni a Statuto speciale, che in caso di mancato accordo in merito al livello complessivo delle spese, gli obiettivi del concorso alla manovra finanziaria siano definiti ogni anno, entro il 31 luglio, applicando gli obiettivi stabiliti nell'ultimo accordo, ulteriormente migliorati dai concorsi aggiuntivi alle manovre elencate dalla stessa disposizione nonche' 'dagli ulteriori contributi disposti a carico delle Autonomie speciali'.

  5. Infine, mediante l'art. 24-bis, anch'esso oggetto di gravame, il legislatore ha confermato la diretta applicabilita' alle Regioni a Statuto speciale della disciplina recata dai menzionati articoli 15 e 16, del d.-l. n. 95 del 2012.

  6. Tutto cio' Premesso, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, come sopra rappresentata e difesa, ritenuta la lesione della proprie competenze costituzionali e statutarie per effetto del richiamato dettato normativo, impugna i citati articoli 15, comma 22, 16, sommi 3 e 4, e 24-bis, del d.-l. n. 95 del 2012, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in quanto illegittimi alla luce dei seguenti motivi di Diritto I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 22, del d.-l. n. 95 del 2012, come convertito dalla legge n. 135 del 2012, per violazione degli articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett.

    f) e l), 4, 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale (l. cost. n.

    4/1498), nonche' della normativa di attuazione statutaria prevista dalle leggi n. 724 del 1994 e 690 del 1981; violazione degli articoli 117, comma 3 e 119 cost. in combinato disposto con l'art. 10, l.

    cost. n. 3 del 2001 e lesione dei principi costituzionali di leale collaborazione e ragionevolezza.

  7. Con riferimento alla violazione degli articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f) e l), 4, 12, 48-bis e 50 dello Statuto speciale (l. cost. n. 4/1498), nonche' della normativa di attuazione statutaria prevista dalle leggi n. 724 del 1994 e 690 del 1981;

    violazione degli articoli 117, comma 3 e 119 cost. in combinato disposto con l'art. 10, l...

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