N. 140 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 ottobre 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12 contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della Basilicata n, 16 dell' 8 agosto 2012, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 26 dell' 8 agosto 2012, recante 'Assestamento dei bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014', nell' art. 37.

L'art. 37 della legge regionale della Basilicata n. 16 del 2012, nel disciplinare le 'proprie competenze in materia di (governo del territorio' , e' cosi' formulato:

'1. La Regione Basilicata nell'esercizio delle proprie competenze in materia di governo del territorio ed al fine di assicurare processi di sviluppo sostenibile, a far data dall'entrata in vigore della presente norma non rilascera' l'intesa, prevista dall'art. 1, comma 7, lettera n) della legge 23 agosto 2004, n. 239, di cui all'accordo del 24 aprile 2001, al conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

  1. Le disposizioni della presente norma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso per il rilascio dell'intesa sul conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosa.

  2. Sono fatte salve le intese relative a titoli minenui in essere'.

    La disposizione prevede dunque che la Regione, a far data entrata in vigore della legge regionale 16/2012, non rilascera' l'intesa prevista dall'articolo 1, comma 7, lettera n) della legge 23 agosto 2004, n. 239 per il conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

    La disposizione regionale e' illegittima peri seguenti motivi:

  3. Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m) e terzo comma della Costituzione.

    La disposizione censurata e' riconducibile alla materia, di legislazione concorrente, di 'produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia' (art. 117, comma 3 della Costituzione).

    In tale ambito, lo Stato, nell' esercizio della sua potesta' legislativa, con la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante 'Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia', ha fissato i principi fondamentali in materia di localizzazione di' impianti energetici.

    La suddetta legge contiene altresi' disposizioni per il settore energetico che contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (materia questa riconducibile alla potesta' legislativa statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione), la tutela dell' incolumita' e della sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente e dell' ecosistema al fine di assicurare l'unita' giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della disciplina comunitaria.

    L' art. 1, comma 4, legge 239/2004 prevede quanto segue: 'Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneita', sia con riguardo alle modalita' di fruizione, sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono; (...) d) l'adeguatezza delle attivita' energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualita' del servizio nonche' la distribuzione e la disponibilita' di energia su tutto il territorio nazionale;' nonche' 'f) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigente connesse agli indirizzo strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attivita', impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale (...)'.

    L'art. 1, comma 3...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT