N. 141 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 luglio 2012

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F.

80188230587), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) fax: 0696514000 PEC:

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 domicilia;

Contro Regione Liguria in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t.;

Avverso la legge regionale 30 luglio 2012, n. 24, di modifica della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13;

La legge regionale in epigrafe, che modifica la legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) per la salvaguardia dei litorali erosi dalle mareggiate, con l'art. 1, ha inserito, nella legge regionale n. 13/1999, un nuovo articolo 8-bis, rubricato 'Proroga della concessione demaniali', del seguente tenore:'In caso di mareggiate e/o eventi atmosferici eccezionali, che provochino danni agli stabilimenti balneari, ai beni demaniali ed alle relative pertinenze incamerare, i soggetti titolari delle concessioni demaniali potranno eseguire a loro cure e spese, previa intesa con gli enti interessati, tutti i lavori necessari al ripristino delle strutture ed a protezione degli arenili; in tal caso, le concessioni in essere saranno prorogate, tenuto conto dell'investimento effettuato, secondo un regolamento attuativo che sara' predisposto dalla Regione Liguria entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge'.

Ritiene la Presidenza del Consiglio che tale disposizione presenti profili di incostituzionalita' ai sensi dell'art. 127 Cost.

In particolare la concessione di proroghe di concessioni ulteriori rispetto a quella disposta, in via transitoria, dall'art.

1, comma 18, della legge n. 194 del 2009 (in attesa della revisione della legislazione in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi e con l'obiettivo di consentire ai titolari di stabilimenti balneari di completare l'ammortamento degli investimenti nelle more del riordino della materia) contrasta con le espresse previsioni del diritto derivato dell'Unione europea e, segnatamente, con l'art. 12, comma 2, della direttiva 12 dicembre 2006, n.

20067123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), il quale vieta qualsiasi forma di automatismo che, alla scadenza del rapporto...

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