N. 143 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 ottobre 2012

P. Q. M.

Alla luce di quanto si e' venuto sin qui esponendo e deducendo si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1 commi 1, 7, 11 e 19 della legge della Regione Lazio n. 12/2012, pubblicata nel B.U.R. Lazio 9 agosto 2012, n. 36 'Modifiche alla L.R. 6 ottobre 1997, n. 29'.

Si deposita determinazione della PCM di proposizione del ricorso.

Roma, 4 ottobre 2012

L'Avvocato dello Stato: Varone

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 - PEC:

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, ricorrente;

Contro la REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, resistente, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, dell'art. 1 commi 1, 7, 11 e 19 della legge della Regione Lazio n. 12/2012, pubblicata nel B.U. Lazio 9 agosto 2012, n.

36 'Modifiche alla L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), alla L.R. 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e alla L.R. 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alla L.R. 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attivita' urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), alla L.R. 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica), alla L.R. 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), alla L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), alla L.R. 19 luglio 2007, n. 11 (Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica) e alla L.R. 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche.

Con la legge n. 12 del 2012, la Regione Lazio ha modificato numerose leggi regionali in materia di urbanistica, edilizia, riqualificazione ambientale, aree naturali protette regionali, pianificazione paesistica e tutela delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico. I commi 1, 7, 11 e 19 dell'art. 1 della suddetta Legge si espongono a censure di legittimita' costituzionale per le seguenti ragioni di Diritto Le disposizioni impugnate sono riconducibili ai tre fondamentali settori della pianificazione paesaggistica, della tutela delle aree naturali protette e del governo del territorio.

Con riferimento ai principi fondamentali che disciplinano l'attivita' legislativa in ciascuno dei predetti settori, per ragioni di coerenza sistematica, si ritiene di formulare le censure di incostituzionalita' in riferimento alle singole aree di intervento.

In tema di pianificazione paesaggistica.

L'art. 1, commi 1 e 11, modifica alcune disposizioni della legge regionale n. 24/1998 e della legge regionale n. 21/2009 introducendo una pluralita' eterogenea di norme che hanno un impatto diretto sull'assetto dei beni paesaggistici.

Tali disposizioni si pongono in manifesto contrasto con i principi generali della materia, che appartiene alla competenza esclusiva dello Stato.

Si rileva, in particolare, che la parte III del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, delinea un sistema organico di tutela paesaggistica inserendo i tradizionali strumenti del provvedimento impositivo del vincolo e dell'autorizzazione paesaggistica in un sistema organico di pianificazione paesaggistica del territorio, che deve essere elaborato concordemente da Stato e Regione.

Tale pianificazione prevede, per ciascuna area tutelata, le cd.

prescrizioni d'uso (e cioe' i criteri di gestione del vincolo, volti ad orientare la fase autorizzatoria) e stabilisce la tipologia delle trasformazioni compatibili e di quelle vietate, nonche' le condizioni delle eventuali trasformazioni.

Si tratta di una scelta di principio, la cui validita' ed importanza e' gia' stata affermata piu' volte da codesta Ecc.ma Corte costituzionale, in occasione dell'impugnazione di leggi regionali che intendevano mantenere uno spazio decisionale autonomo agli strumenti di pianificazione dei Comuni e delle Regioni, eludendo la necessaria condivisione delle scelte attraverso uno strumento di pianificazione sovracomunale, definito d'intesa tra lo Stato e la Regione (cfr., tra le tante, Corte Cost., sent. n. 182 del 2006 e n. 272 del 2009).

Le disposizioni regionali sopra richiamate svuotano di ogni reale contenuto la sede istituzionale propria della tutela, della gestione e della valorizzazione del paesaggio, costituita, secondo le disposizioni del citato Codice di settore, dalla nuova pianificazione paesaggistica, che deve essere obbligatoriamente definita in base ad accordi tra Stato e Regione, per quanto attiene ai beni paesaggistici, comunque vincolati.

In contrasto con tali principi, le censurate disposizioni della legge regionale in esame dispongono direttamente sui beni vincolati, appropriandosi indebitamente del potere di decisione delle linee di sviluppo di numerose aree paesaggistiche; le stesse predefiniscono unilateralmente assetti urbanistico territoriali, regimi di interventi ed interventi puntuali, che svuotano di ogni utilita' lo strumento istituzionalmente previsto dalla legge nazionale per la copianificazione concordata e privano in tal modo lo Stato di ogni effettivo ruolo decisionale sulla sorte dei beni tutelati.

Queste considerazioni di carattere generale trovano conferma nell'analisi puntuale delle singole nonne impugnate.

I.1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1 della legge della regione Lazio n. 12/2012, per violazione dell'articolo 117, comma 2, lett. s), Cost., con riferimento al d.lgs. n. 42 del 2004.

L'art. 1, comma 1, della legge della Regione Lazio n. 12/2012 modifica l'art. 26 ('Errata o incerta perimetrazione dei vincoli') della l.r. n. 24/1998 (recante 'Pianificazione paesistica e tutela delle aree sottoposte a vincolo paesistico'), inserendovi i commi 2-bis e 4-bis e sostituendo i commi 3 e 4. In particolare la norma cosi' dispone: 'All'art. 26 della L.R. n. 24/1998 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

'2-bis. In caso di contrasto tra le perimetrazioni del PTPR e l'effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, come risultano definiti e accertati dal PTPR, la Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni del PTPR alle citate disposizioni, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Qualora le riperimetrazioni comportino una estensione dei vincoli, la deliberazione del Consiglio regionale deve essere preceduta dalle forme di pubblicita' di cui all'art. 23.';

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

'3. Nell'ambito della collaborazione tra pubbliche amministrazioni, l'adeguamento delle perimetrazioni ai sensi dei commi 1, 2 e 2-bis puo' essere attivato dai comuni con deliberazione del consiglio e da chiunque vi abbia interesse per il tramite dei comuni che, entro trenta giorni dalla richiesta, inviano alla Regione la documentazione comprovante l'erronea perimetrazione delle aree di notevole interesse pubblico o dei beni sottoposti a vincolo.

Nell'ambito della copianificazione, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, ove l'ipotesi di cui...

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