N. 137 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 ottobre 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, (C.F.

80188230587) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) ags rm@mailcert.avvocaturastato.it; fax 06/96514000 presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;

Contro la Provincia autonoma di Trento, (C.F. 00337460224) in persona del Presidente della Provincia pro-tempore per la declaratoria di incostituzionalita' degli articoli 11, comma 1, lett.

c), 16, comma 1, lett. a) e c) della legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 3 agosto 2012, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 32 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto 'Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), dell'art. 14 (Costituzione della societa' 'Patrimonio del Trentino S.p.a.'') della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 (Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie), e della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitivita' del Trentino)', in relazione agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme d'attuazione, nonche' in relazione all'art. 117, comma secondo, lett. e) e l) Cost.

La legge, che detta una disciplina provinciale in materia di lavori pubblici, presenta diversi aspetti d'illegittimita' costituzionale.

Si premette che, nonostante la Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 8, comma 1, n. 17, del d.P.R. n. 670/1972, recante lo Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, abbia una potesta' legislativa primaria in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse provinciale, tale potesta' deve osservare i limiti previsti dall'art. 4 dello statuto, il quale stabilisce che la potesta' legislativa regionale, ma anche quella provinciale, deve esplicarsi 'in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali (..) nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica'.

Cio' e' stato confermato da codesta Corte nelle sentenze n.

45/2010, n. 51/2006 e n. 447/2006 ove e' statuito che 'il legislatore statale conserva quindi il potere di vincolare la potesta' legislativa primaria delle regioni speciali e delle province autonome attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come riforme economico-sociali, con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi...

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