N. 128 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 ottobre 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it Contro Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi I e III, della Legge Regionale del Lazio 18 luglio 2012, n. 9, pubblicata sul BUR n. 31 del 24 luglio 2012, recante 'Modifiche alla Legge Regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo)'.

Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma I della Legge Regionale del Lazio 18 luglio 2012, n. 9 per violazione dell'articolo 117, II comma, lett. H) e L).

L'articolo 1 della Legge Regionale del Lazio, 18 luglio 2012, n.

9, rubricato 'Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo)', al I comma prevede che:

'L'articolo 1 della L.R. n. 41/1997 e' sostituito dal seguente:

'Art. 1 (Oggetto) La presente legge disciplina la realizzazione e l'esercizio di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili nel rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 518 (Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti D.M. 8 agosto 2003 (Norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), del D.M. 1° febbraio 2006 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), del D.M. 10 marzo 1988 del Ministro dei trasporti (Modificazione al D.M. 27 dicembre 1971 recante norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n.

518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), della legge 25 marzo 1985, n. 106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo) e successive modifiche e del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133 (Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.

  1. Le aviosuperfici ed i campi di volo di cui al comma 1 riguardano l'esercizio del volo e dei vari sport dell'aria ad esso collegati, ad esempio paracadutismo, volo a vela, volo da diporto e sportivo''.

    La disciplina regionale va a legiferare su materia di competenza esclusiva statale la cui...

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