N. 127 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 settembre 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f.

80224030587 - n. fax 096514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e presso la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi 12, giusta delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 14 settembre 2012 ricorrente;

Contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta provinciale, con sede in Trento, piazza Dante n. 15, intimata;

Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento del 20 luglio 2012, n. 14, pubblicata nel B.U.R.

Trentino del 24 luglio 2012, n. 30 per violazione dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 670 del 1972, recante il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.

F a t t o Con la legge n. 14 del 20 luglio 2012 la Provincia autonoma di Trento ha approvato norme modificative della legge provinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale.

Tra le disposizioni introdotte, quella recata dell'art. 4, comma 2 - che sostituisce la lettera a) dell'art. 7, comma 5 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, recante disciplina in materia di cave - e quella, alla prima collegata, recata dall'art. 13, comma 2, si prestano a censure di illegittimita' costituzionale per i seguenti motivi di Diritto In via preliminare, si evidenzia che il testo previgente dell'art. 7, comma 5, della legge provinciale n. 7/2006, in tema di autorizzazioni alla coltivazione di cave, disponeva che i comuni potessero prorogare le autorizzazioni, su motivata richiesta dell'interessato, alle condizioni stabilite nell'atto originale, solo per il periodo necessario a: 'a) completare i lavori di coltivazione autorizzati, compresi quelli di ripristino; in tal caso la proroga puo' essere disposta per un periodo non superiore a un anno; b) adottare il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione.'.

La nuova previsione recata dall'art. 4, comma 2, della legge oggetto del presente ricorso, modificando la lettera a) del menzionato articolo 7, comma 5, della legge provinciale n. 7/2006, ha disposto la proroga delle autorizzazioni per il periodo necessario 'a) completare i lavori di coltivazione...

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