N. 131 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 ottobre 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio del ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Provincia Autonoma di Trento (C.F. 00337460224) in persona del Presidente pro tempore, nella sua sede in Trento Piazza Dante, 15 - 38122 Trento.

Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art.

9, comma 1 della legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 15 del 24 luglio 2012, pubblicata nel B.U.R. n. 31 del 31 luglio 2012, recante 'Tutela delle persone non autosufficienti e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria', come da delibera del Consiglio dei ministri del 20 settembre 2012.

F a t t o La legge della Provincia Autonoma di Trento 24 luglio 2012, n.

15, recante norme di 'Tutela delle persone non autosuffidenti e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria', presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale: - L'art. 9, comma 1, identifica quali beneficiari della provvidenza economica erogata dalla Provincia di Trento sotto forma di 'assegno di cura' (volta a favorire la permanenza dell'assistito nel proprio domicilio) i cittadini italiani, i cittadini comunitari, gli apolidi e gli stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), purche' sussistano congiuntamente le seguenti condizioni: a) siano residenti nel territorio della Provincia di Trento da almeno tre anni; b) siano dichiarati non autosufficienti secondo quanto previsto dall'art. 2;

  1. siano in possesso dei requisiti economico-patrimoniali definiti ai sensi dell'art. 10, comma 6.

La norma in esame, che subordina il diritto all''assegno di cura', da parte delle persone non autosufficienti, al requisito della residenza nel territorio della Provincia di Trento da almeno tre anni continuativi e che, con riferimento ai cittadini stranieri, condiziona tale provvidenza alla titolarita' di uno specifico titolo di soggiorno (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), introduce inequivocabilmente una preclusione destinata a discriminare, tra i fruitori della provvidenza sociale fornita dalla...

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