N. 126 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 settembre 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri (80188230587) in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale 80224030587 - per il ricevimento degli atti:

fax 06/96514000 e PEC 'agsrm@mailcert.avvocaturastato.it'), presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Nei confronti della regione Abruzzo, in persona del presidente della giunta regionale, per la carica domiciliato in L'Aquila, via Leonardo da Vinci n. 6;

Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della regione Abruzzo 17 luglio 2012, n. 33, pubblicata sul BUR n. 40 del 25 luglio 2012, recante: 'Modifiche all'art. 29 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 'Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della regione Abruzzo (legge finanziaria 2012)', norme in materia di rimborso ai cittadini affetti da patologie oncologiche e provvedimenti finanziari riguardanti le comunita' montane', giusta delibera del Consiglio dei Ministri del giorno 14 settembre 2012.

Con la legge 17 luglio 2012, n. 33, pubblicata sul BUR n. 40 del 25 luglio 2012, la regione Abruzzo ha recato modifiche all'art. 29 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 ('Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della regione Abruzzo (legge finanziaria 2012)'), dettando norme in materia di rimborso ai cittadini affetti da patologie oncologiche e disponendo provvedimenti finanziari riguardanti le comunita' montane.

In particolare, l'art. 3, comma 1, cosi' dispone: 'La giunta regionale, attraverso le aziende USL, corrisponde ai cittadini residenti in ambito regionale affetti da patologie oncologiche, certificate dai responsabili dei comprensori oncologici e/o delle strutture a valenza regionale di cui alla legge regionale n. 61/1996, o da altro dirigente sanitario da essi delegato, che necessitano di trattamenti medici, clinico-laboratoristici, chirurgici e radioterapici presso le strutture sanitarie regionali, un rimborso, cosi' come stabilito dalla legge regionale 9 febbraio 2000, n. 6'.

Tale disposizione si pone in contrasto con la Costituzione per i seguenti Motivi

1) Illegittimita' dell'art. 3 della legge regionale Abruzzo 17 luglio 2012, n. 33, per violazione dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione.

E' opportuno premettere che la regione Abruzzo, per la quale e' stata verificata una situazione di disavanzi nel...

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