N. 125 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 settembre 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri (C.F.

80188230587) rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso la quale ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 (della quale si indica il seguente numero di fax: 06/96514000, ed il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

roma@mailcert.avvocaturastato.it ai fini delle comunicazioni relative al presente giudizio);

Nei confronti della Regione Campania (C.F. 80011990639) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, con sede in Napoli, via S. Lucia n. 81 - cap 80132, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 4 e 5, dell'art. 4, commi 6, 7 e 8, dell'art. 5, comma 11, dell'art. 6, comma 2, lett. c) e d), e dell'art. 15, commi 6 e 13 della Legge Regionale Campania n.

19 del 10 luglio 2012, 'Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Campania', pubblicata nel B.U.R. n. 44 del 16 luglio 2012, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 14 settembre 2012.

Con la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2012, che consta di diciassette articoli, la Regione Campania ha emanato disposizioni in materia di registro tumori di popolazione della Regione medesima.

E' avviso del Governo che, con la norme denunciate in epigrafe, la Regione Campania abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti Motivi La legge della Regione Campania n. 19 del 10 luglio 2012, recante 'Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Campania', presenta profili d'illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 2, commi 4 e 5, all'art. 4, commi 6, 7 e 8, all'art. 5, comma 11, all'art. 6, comma 2, lett. c) e d), ed all'art.

15, commi 6 e 13. Si premette che la Regione Campania ha stipulato in data 13 marzo 2007, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 180, della legge 311/2004, l'Accordo sul Piano di rientro dai disavanzi sanitari 2007-2009.

Successivamente, essendo stato disatteso l'Accordo stipulato dalla Regione, il Governo ha esercitato i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.

222), procedendo alla nomina del Presidente della Regione quale Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro, con delibera del 24 luglio 2009. Tale delibera e' stata poi sostituita con la delibera del 23 aprile 2010, che ha nominato Commissario ad acta il nuovo Presidente della Regione, insediatosi il 19 aprile 2010.

Con la legge finanziaria 2010 e' stata, poi, concessa alle Regioni che si trovavano in gestione commissariale, come la Regione Campania, la possibilita' di proseguire il Piano di rientro attraverso programmi operativi, precisandosi ai commi 80 e 95 dell'articolo 2 della legge n. 191/2009, che 'gli interventi individuati dal Piano sono vincolanti per la Regione, che e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del richiamato Piano di rientro'. Con l'approvazione del citato Accordo, la Regione si e' impegnata all'attuazione del suddetto Piano di rientro ed al rispetto della legislazione vigente con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In attuazione delle previsioni della legge finanziaria il Commissario ad acta per la Regione Campania ha adottato il decreto n.

41 del 14 luglio 2010 avente ad oggetto 'Approvazione del nuovo Programma Operativo per l'anno 2010'.

Il Tavolo per la verifica degli adempimenti ed il Comitato LEA nella riunione del 26 ottobre 2010 ha prospettato un forte disavanzo non coperto per l'anno 2010 a causa della non completa attuazione del Programma Operativo 2010 ed ha invitato il Commissario ad approvare entro l'anno il programma operativo 2011-2012. Il Commissario ha trasmesso il 6 aprile 2011 la bozza del Programma Operativo 2011-2012.

Nelle more, il risultato di gestione per l'anno 2010 ha registrato, nella riunione dei Tavoli Tecnici del 14 aprile 2011, un disavanzo non coperto di 248,888 mln di euro. Questo disavanzo ha determinato, per la Regione Campania, l'applicazione degli automatismi fiscali previsti dall'art. 1, comma 174, della legge n.

311 del 2004, vale a dire 'l'ulteriore incremento delle aliquote fiscali di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF per l'anno d'imposta in corso, rispettivamente nelle misure di 0,15 e 0,30 punti, l'applicazione del blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso e l'applicazione del divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo'. La suddetta norma statale stabilisce, inoltre, che gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione dei predetti vincoli sono nulli. Dispone altresi' che in sede di verifica annuale degli adempimenti la Regione certifichi il rispetto dei vincoli medesimi.

Successivamente, con decreto n. 22 del 22 marzo 2011, in attuazione del punto...

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