N. 124 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 settembre 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.

80224030587 - numero fax 096514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e presso la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12, giusta delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 14 settembre 2012, ricorrente;

Contro la Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, con sede in Milano, piazza Citta' di Lombardia n. 1, intimata;

Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art.

12, commi 2 e 4, della legge della Regione Lombardia del 16 luglio 2012, n. 12, pubblicata nel B.U.R. Lombardia del 16 luglio 2012, n.

29, supplemento, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

F a t t o Con la legge n. 12 del 16 luglio 2012 la Regione Lombardia ha approvato norme in materia di assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico, nonche' norme modificative di leggi regionali.

Tra le disposizioni introdotte, quelle recate dai commi 2 e 4 dell'art. 12 si prestano a censure di illegittimita' costituzionale per i seguenti motivi di D i r i t t o Con l'art. 11 dell'impugnata legge regionale e' stata istituita l'Agenzia regionale centrale acquisti in favore degli enti delle pubbliche amministrazioni aventi sede nella Regione Lombardia, dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico. Il comma 2 dell'art.

12 della medesima legge regionale, nel modificare l'assetto organizzativo della compartecipata societa' di diritto privato Lombardia informatica S.p.a., dispone l'inquadramento del personale della suddetta societa' che, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, operava per la Centrale regionale acquisti alla data del 1° gennaio 2012 in un ruolo speciale, ad esaurimento, della neoistituita Agenzia regionale.

Il comma 4 dello stesso art. 12 della legge regionale n. 12 del 2012 dispone, inoltre, che il personale della societa' Cestec S.p.a., con contratto di lavoro a tempo indeterminato, preposto alle funzioni amministrative di cui all'art. 10, comma 1, della medesima legge, venga inquadrato in un ruolo speciale ad esaurimento presso l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Lombardia, ente di diritto pubblico istituito con legge regionale 14 agosto 1999, n. 16, pubblicata nel B.U.R. Lombardia...

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