N. 114 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 agosto 2012

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 30 luglio 2012, ha approvato il disegno di legge n. 483 dal titolo 'Promozione della ricerca sanitaria', pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 2 agosto 2012.

L'iniziativa legislativa, seppur meritevole di apprezzamento per le finalita' che intende perseguire, non si sottrae alla censura di illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione.

Infatti, riguardo alla nuova spesa derivante dal provvedimento legislativo, l'articolo 8 prevede che l'Assessore regionale per la salute e' autorizzato a utilizzare una quota a valere sull'1% del Fondo Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 66, comma 9 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, fissata in sede di programmazione delle risorse, non inferiore a un milione di euro e non superiore a tre milioni di euro per anno.

Si dispone inoltre che nel secondo comma del medesimo articolo 8 che potranno essere attivate ulteriori risorse a valere sulle quote assegnate alla Regione dei fondi strutturali europei per l'attivita' di ricerca compatibili con le previsioni e discipline di questi ultimi.

Orbene l'art. 66, comma 9 della cennata legge regionale n. 25 del 1993 stabilisce le modalita' ed i criteri per l'assegnazione del fondo sanitario regionale alle unita' sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere e, in particolare, dispone che una quota pari all'uno per cento dello stesso sia riservata alle attivita' a destinazione vincolata, individuate nel piano sanitario regionale ed al finanziamento dei progetti elaborati dai dipartimenti dell'Assessorato regionale alla Sanita', finalizzati al monitoraggio della spesa sanitaria e alla verifica delle iniziative e delle misure di razionalizzazione dei servizi aziendali e delle misure di contenimento della spesa.

Appare evidente pertanto che il legislatore, anziche' procedere al reperimento delle risorse necessarie al finanziamento dei nuovi oneri, si limita piuttosto ad inserire una nuova finalita' per l'utilizzo delle risorse esistenti.

Peraltro la Commissione legislativa permanente 'Bilancio', come puo' evincersi dall'allegato resoconto della seduta n. 279 del 25 ottobre 2011, ha reso il parere favorevole in base alla previsione dell'Assessorato all'Economia secondo cui la copertura era 'interamente assicurata a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale' senza specificare...

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