N. 119 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 settembre 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato;

Contro la Regione Veneto, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale;

Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale in parte qua della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 53 del 6 luglio 2012 e recante il titolo 'Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016';

La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 24 agosto 2012, come da estratto del verbale, che si deposita.

La legge in esame presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale:

  1. - Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge regionale sopra epigrafata viene individuata la figura del Direttore generale alla Sanita' e al Sociale, '... nominato dal Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale'.

    Tale disposizione quindi istituisce la figura del Direttore generale alla Sanita' e al Sociale, che e' nominato dal Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, con il compito di realizzare gli obiettivi sociosanitari di programmazione, indirizzo e controllo, individuati dagli organi regionali, nonche' di coordinare le strutture e i soggetti, che a vario titolo afferiscono al settore socio-sanitario.

    La disposizione in esame, nell'istituire, con formulazione generica e poco chiara, tale nuova figura, omette tuttavia di precisare la sua collocazione organizzativa, nonche' di indicare gli organi cui tale soggetto deve rispondere del proprio operato.

    In particolare detta previsione non specifica se tale figura dirigenziale rientri nell'organizzazione amministrativa della Giunta o in quella del Consiglio regionale.

    In ogni caso, poiche' le funzioni attribuite a tale nuova figura, quali 'la realizzazione degli obiettivi socio-sanitari di programmazione, indirizzo e controllo, nonche' il coordinamento delle strutture e dei soggetti che a vario titolo afferiscono al settore socio-sanitario', qualificano il Direttore generale alla Sanita' e al Sociale come un organo amministrativo tipicamente 'esecutivo', esso dovrebbe rientrare tra gli organi della Giunta regionale.

    Quest'ultima, infatti, e' definita dall'art. 121 della Costituzione come...

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