N. 115 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 agosto 2012

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 30 luglio 2012, ha approvato il disegno di legge n. 608 dal titolo 'Norme per l'introduzione del quoziente familiare in Sicilia', pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 2 agosto 2012.

Nonostante sia meritevole di apprezzamento l'intento che il legislatore regionale si prefigge di realizzare con il provvedimento legislativo, non ci si puo' esimere dal sottoporre al vaglio di codesta Corte la norma contenuta nel 4° comma dell'art. 2 in quanto contrastante con il dettato dell'art. 12, 4° comma dello Statuto Speciale che espressamente attribuisce al Governo regionale nel suo complesso e quale organo collegiale la competenza ad emanare i regolamenti di attuazione delle leggi approvate dall'Assemblea.

La suddetta disposizione, infatti, demanda all'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica il compito di determinare con proprio decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le modalita' di attuazione del quoziente familiare che gli enti pubblici operanti nella Regione sono tenuti a considerare nell'erogazione delle prestazioni nell'ambito delle politiche sociali a sostegno delle famiglie.

Le emanande disposizioni applicative, invero, non potrebbero che avere natura sostanzialmente regolamentare in considerazione degli insiti ed imprescindibili caratteri di generalita', astrattezza, indeterminatezza e ripetitibilita' in quanto la qualificazione di un atto (id est nella fattispecie il decreto) non costituisce di per se' un elemento determinante per individuare la sua natura.

La norma 'de qua', come formulata, conferisce all'Assessore al ramo la competenza ad emanare una disciplina di dettaglio della materia, che, sebbene sia previsto che assuma la forma dell'atto amministrativo, contiene tutti gli elementi che ne identificano i caratteri normativi.

Il decreto dell'Assessore dovra' infatti prevedere le modalita' che rendono applicabile l'introdotto quoziente familiare stabilendo, per la determinazione dello stesso, il peso specifico dei diversi criteri individuati dal 2° comma dell'art. 2, quale ad esempio il limite di reddito da prendere in considerazione, nonche' l'individuare le prestazioni per la cui erogazione da parte dei comuni e delle province si debba tenere conto dello stesso.

Dall'esplicitazione dei potenziali contenuti del Decreto Assessoriale e' di palmare...

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