N. 111 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 agosto 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (C.F.

80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) fax 0696514000 - PEC:

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del suo Presidente, per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12, recante: 'Disciplina della portualita' di competenza regionale' (B.U.

R. n. 23 del 27 luglio 2012) in relazione all'art. 117, comma 2 lettere l) e s) Cost.; all'art. 3, 70, 76, 77, 97 Cost.; agli artt. 4 e 6 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

L'art. 13 della legge della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 31 maggio 2012 - recante 'Disciplina della portualita' di competenza regionale - prevede che 'l'Amministrazione regionale puo' stipulare convenzioni che, utilizzando lo strumento della concessione demaniale marittima di cui agli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione, attuino modelli di partenariato pubblico/privato o di finanza di progetto al fine di consentire la realizzazione di opere e/o infrastrutture non altrimenti conseguibile. Tali convenzioni, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano le modalita' di esercizio della concessione, anche in deroga alla disciplina in materia d'uso dei beni pubblici''.

Al fine di regolare le modalita' di esercizio della concessione la disposizione in parola attribuisce, dunque, alle convenzioni stipulate tra l'Amministrazione e i privati il potere di derogare alla disciplina in materia d'uso dei beni pubblici.

L'art. 4 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, attribuisce alla Regione una potesta' legislativa molto ampia, anche in materie che, talvolta trasversalmente, attengono o possono attenere alla disciplina dell'uso dei beni pubblici. Questa, difatti, non costituisce una 'materia' in senso proprio, non essendo inclusa ne' nell'art. 117 della Costituzione, ne' nello Statuto regionale.

In particolare, possono essere ricondotte alla 'disciplina dell'uso dei beni pubblici'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT