N. 109 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 agosto 2012

P. Q. M.

Si confida che codesta ecc.ma Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' dell'art. 2, comma 3, lettera a) e dell'art. 4 della legge regionale della Calabria 11 giugno 2012, n. 22.

Si produrra' copia autentica della deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2012, con l'allegata relazione.

Roma, 31 luglio 2012

L'Avvocato dello Stato: Fiorentino

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione Calabria, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della Calabria 11 giugno 2012, n. 22, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 10 del 15 giugno 2012, recante 'Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 29, recante: 'Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero'' in relazione ai suoi articoli 2, comma 3, lettera a) e 4.

La legge della Regione Calabria n. 22 del 2012 reca modifiche alla legge regionale n. 29 del 2008, gia' in precedenza modificata dalla legge regionale n. 8 del 2010, allo scopo di rafforzare gli obiettivi di promozione della valorizzazione qualitativa delle produzioni cc.dd. a 'chilometri zero', favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificita' di tali prodotti (cfr. art. 1, comma 1, della L.R. n. 29 del 2008, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. n. 22 del 2012).

L'art. 2 della legge regionale impugnata, al comma 3, dispone quanto segue:

'al comma 4 dell'articolo 1 della L.R. 29/2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al primo capoverso la parola 'agricoli' e' soppressa. Dopo le parole 'si intendono' e' aggiunto il seguente periodo i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana, ottenuti e trasformati sul territorio della Regione Calabria, che rientrano in una o piu' delle seguenti categorie:''.

    Per effetto di questa e altre modifiche, l'art. 1 della legge regionale n. 29 del 2008 ha assunto il seguente tenore:

    '1. La Regione promuove la valorizzazione qualitativa delle produzioni a 'chilometri zero', favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza sui prezzi e assicurando ai consumatori un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificita' di tali prodotti.

    2. - 3. ...Omissis ...

    4. Ai fini della presente legge per prodotti a 'chilometri zero' si intendono i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana, ottenuti e trasformati sul territorio della Regione Calabria, che rientrano in una o piu' delle seguenti categorie:

  2. i prodotti tradizionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

  3. i prodotti definibili stagionali in relazione alla immissione in commercio allo stato fresco per il consumo o per la preparazione dei pasti nelle attivita' di ristorazione a condizione che l'immissione in commercio o la consegna alle imprese...

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