N. 110 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 agosto 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f.

80224030587, per il ricevimento degli atti, FAX 06/96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici e' domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Nei confronti della Regione Valle D'Aosta in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 14 del 7 maggio 2012, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 29 maggio 2012, recante 'Disciplina dell'attivita' di acconciatore' giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 20 luglio 2012.

La legge regionale sopra nominata, che consta di nove articoli, ha emanato norme in materia di 'Disciplina dell'attivita' di acconciatore'.

Tale materia, gia' disciplinata dalla normativa statale di settore, e segnatamente dalla legge n. 174/2005, e' stata di recente interessata dal contenuto del decreto-legge sulle cd.

'liberalizzazioni' n. 201/2011 convertito nella L. 214/2011.

Poiche' non vi e' dubbio che la materia normata in sede regionale, attenendo all'esercizio di un'attivita' che puo' essere esercitata anche sotto forma imprenditoriale, ponga il problema del rapporto con le richiamate legislazioni statali nonche', per quel che qui interessa, con la Costituzione, e' avviso del Governo che la Regione Valle D'Aosta, sotto diversi profili, abbia travalicato i limiti fissati dalla Costituzione alla propria potesta' normativa, ponendosi in contrasto con i vincoli posti dalla legislazione statale, cui in via esclusiva e' affidata la tutela del diritto di liberta' di impresa nonche' della concorrenza, ed abbia esorbitato, altresi', dalla competenza legislativa concorrente in materia di professioni, come si chiarira' attraverso l'illustrazione dei seguenti Motivi 1. Violazione dell'art. 3. lett. a) dello Statuto speciale (L.

cost. 4/1948) e dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, in relazione al combinato disposto dell'art. 6, comma 1, lett. a) L.R. n. 14/2012 e degli artt. 31, comma 2, e 34, 2° comma, DL n.

201/2011 conv. in L. 214/2011 e dell'art. 1, commi 2 e 3, L.

174/2005.

Nell'art. 6, comma 1, lett. a) della L.R. n. 14/2012 in esame e' stato testualmente previsto che:

'I Comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria, adottano propri regolamenti che prevedono, in particolare:

a) le superfici minime e i requisiti dimensionali dei locali impiegati nell'esercizio dell'attivita' di acconciatore;...' Tale previsione si pone, anzitutto, in contrasto con l'art. 3, lett. a) dello Statuto della Regione Valle D'Aosta - approvato con L.

Cost. n. 4/1948 - che prevede che: 'La Regione ha la potesta' di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:

...a)industria e commercio...'.

I limiti entro quali la Regione puo', dunque, emanare norme 'di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica', ed ai quali il comma...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT